Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato, da una parte, si discosta dall’orientamento giurisprudenziale prevalente – che tende ad attribuire carattere meramente facoltativo alla preventiva escussione della polizza fideiussoria, a prima richiesta, prestata dal titolare del permesso di costruire a garanzia del pagamento dei contributi concessori – affermando l’obbligo, per la pubblica amministrazione, di attivare la solidale responsabilita` del fideiussore, prima di irrogare sanzioni per il ritardato pagamento, in ossequio al dovere generale di correttezza, sancito dall’art. 1175 c.c., e al principio di imparzialita` dell’attivita` amministrativa, sancito dall’art. 97 Cost.; dall’altra si uniforma all’indirizzo interpretativo piu` diffuso, secondo il quale non e` applicabile alle sanzioni amministrative il principio penalistico di retroattivita` delle disposizioni sanzionatorie piu` favorevoli. Nel commento si esaminano le due posizioni innanzi descritte e si indicano le ragioni che inducono a ritenere condivisibile la prima e discutibile la seconda.
Il dovere generale di correttezza e il principio della lex mitior in materia edilizia / F. Gaffuri. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - (2016), pp. 682-687.
Il dovere generale di correttezza e il principio della lex mitior in materia edilizia
F. GaffuriPrimo
2016
Abstract
Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato, da una parte, si discosta dall’orientamento giurisprudenziale prevalente – che tende ad attribuire carattere meramente facoltativo alla preventiva escussione della polizza fideiussoria, a prima richiesta, prestata dal titolare del permesso di costruire a garanzia del pagamento dei contributi concessori – affermando l’obbligo, per la pubblica amministrazione, di attivare la solidale responsabilita` del fideiussore, prima di irrogare sanzioni per il ritardato pagamento, in ossequio al dovere generale di correttezza, sancito dall’art. 1175 c.c., e al principio di imparzialita` dell’attivita` amministrativa, sancito dall’art. 97 Cost.; dall’altra si uniforma all’indirizzo interpretativo piu` diffuso, secondo il quale non e` applicabile alle sanzioni amministrative il principio penalistico di retroattivita` delle disposizioni sanzionatorie piu` favorevoli. Nel commento si esaminano le due posizioni innanzi descritte e si indicano le ragioni che inducono a ritenere condivisibile la prima e discutibile la seconda.File | Dimensione | Formato | |
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