Con riguardo al sistema delle S.r.l., in cui la legge ha ora più che mai dimostrato di privilegiare il ruolo e l’importanza del patrimonio netto rispetto al capitale sociale in sé considerato, si esaminano in particolare le nuove norme che, a fronte della vanificazione del capitale (ma non dell’intera struttura che su tale istituto si basa), impongono un obbligo di accantonamento “rafforzato” di una quota degli utili netti annuali (art. 2463, c. 5, c.c.) al fine di assicurare la formazione accelerata di un patrimonio netto minimo. Si osserva, quindi, come la legge, nel congegnare la “nuova” (rectius, rinnovata) S.r.l. “a patrimonio netto progressivo”, abbia inteso (non legittimare, bensì) perseverare nell’intento di reprimere fenomeni che, allora, si potrebbero definire, più che di sottocapitalizzazione (nominale), di sottopatrimonializzazione della società. Per ragioni di coerenza sistematica, si esprime inoltre l’opportunità di applicare l’obbligo di accantonamento maggiorato anche alla S.r.l.s., onde evitare che la lacunosa disciplina in materia possa tradursi (qui sì) in una legittimazione della sottocapitalizzazione nominale della S.r.l.s. Con il supporto del dato comparatistico, si esprime, tuttavia, una qualche perplessità sul fatto che tali norme, così come concepite dal nostro legislatore, possano rappresentare un meccanismo in grado di perseguire efficacemente l’equilibrio economicofinanziario dell’impresa, tenuto conto che, allo stato dell’arte, l’unica tutela aggiuntiva per i creditori è rappresentata (oltre che dalle capital maintenance rules e dalla postergazione ex art. 2467 c.c.) dallo strumento della (cor)responsabilità “da pilotage” della gestione societaria posto a carico del socio (art. 2476, c. 7, c.c.). Ci si pone quindi l’interrogativo se, in linea con le scelte operate in molti casi negli ordinamenti d’oltralpe, non sarebbe opportuno corroborare il sistema delle “nuove” S.r.l. con la previsione, a carico dei soci, di uno specifico regime di responsabilità risarcitoria nei confronti dei creditori in caso di sottopatrimonializzazione (e poi insolvenza) della società, adesso che la limitazione della responsabilità patrimoniale è accordata (anche) a costo “zero”.

Le nuove SRL : Dal capitale minimo al patrimonio netto minimo / G. Fantoni. ((Intervento presentato al convegno Capitale sociale e vincoli alla distribuzione degli utili : Seminario di Diritto Commerciale : 6 giugno tenutosi a Roma nel 2014.

Le nuove SRL : Dal capitale minimo al patrimonio netto minimo

G. Fantoni
2014

Abstract

Con riguardo al sistema delle S.r.l., in cui la legge ha ora più che mai dimostrato di privilegiare il ruolo e l’importanza del patrimonio netto rispetto al capitale sociale in sé considerato, si esaminano in particolare le nuove norme che, a fronte della vanificazione del capitale (ma non dell’intera struttura che su tale istituto si basa), impongono un obbligo di accantonamento “rafforzato” di una quota degli utili netti annuali (art. 2463, c. 5, c.c.) al fine di assicurare la formazione accelerata di un patrimonio netto minimo. Si osserva, quindi, come la legge, nel congegnare la “nuova” (rectius, rinnovata) S.r.l. “a patrimonio netto progressivo”, abbia inteso (non legittimare, bensì) perseverare nell’intento di reprimere fenomeni che, allora, si potrebbero definire, più che di sottocapitalizzazione (nominale), di sottopatrimonializzazione della società. Per ragioni di coerenza sistematica, si esprime inoltre l’opportunità di applicare l’obbligo di accantonamento maggiorato anche alla S.r.l.s., onde evitare che la lacunosa disciplina in materia possa tradursi (qui sì) in una legittimazione della sottocapitalizzazione nominale della S.r.l.s. Con il supporto del dato comparatistico, si esprime, tuttavia, una qualche perplessità sul fatto che tali norme, così come concepite dal nostro legislatore, possano rappresentare un meccanismo in grado di perseguire efficacemente l’equilibrio economicofinanziario dell’impresa, tenuto conto che, allo stato dell’arte, l’unica tutela aggiuntiva per i creditori è rappresentata (oltre che dalle capital maintenance rules e dalla postergazione ex art. 2467 c.c.) dallo strumento della (cor)responsabilità “da pilotage” della gestione societaria posto a carico del socio (art. 2476, c. 7, c.c.). Ci si pone quindi l’interrogativo se, in linea con le scelte operate in molti casi negli ordinamenti d’oltralpe, non sarebbe opportuno corroborare il sistema delle “nuove” S.r.l. con la previsione, a carico dei soci, di uno specifico regime di responsabilità risarcitoria nei confronti dei creditori in caso di sottopatrimonializzazione (e poi insolvenza) della società, adesso che la limitazione della responsabilità patrimoniale è accordata (anche) a costo “zero”.
6-giu-2014
Settore IUS/04 - Diritto Commerciale
Università Europea di Roma
Le nuove SRL : Dal capitale minimo al patrimonio netto minimo / G. Fantoni. ((Intervento presentato al convegno Capitale sociale e vincoli alla distribuzione degli utili : Seminario di Diritto Commerciale : 6 giugno tenutosi a Roma nel 2014.
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