L’articolo affronta il tema, poco studiato, del regime delle acque nelle città del mondo greco. Dopo una prima parte in cui vengono trattati i problemi posti dalla terminologia tecnica ricorrente a proposito della gestione delle risorse idriche nelle fonti letterarie e soprattutto epigrafiche, l’attenzione si sposta sul piccolo corpus di leggi mirante a regolare il regime e l’uso delle acque presente nella sezione dei “nomoi georgikoi” delle Leggi di Platone con lo scopo di accertare se questo riflettesse la normali prassi in materia nell’amministrazione delle città greche o appartenesse alla dimensione “utopica” del progetto delle Leggi. Viene fatta una prima distinzione tra l’acqua potabile la cui gestione avveniva sotto il diretto controllo della polis e l’acqua per l’irrigazione il cui uso era in linea di principio aperto a tutti pur, di volta in volta, con limitazioni. Quanto ai diritti di proprietà, mentre in particolare i corsi d’acqua, e l’acqua che essi portavano, “appartenevano” alla città, i diritti sull’acqua di pertinenza dei singoli terreni (sorgenti, pozzi, acque di raccolta, ecc.) andavano di pari passo con i diritti di proprietà sui terreni stessi. Oggetto di specifica regolamentazione erano in particolare le servitù. Nell’ultima parte vengono analizzati i problemi giuridici posti dall’iscrizione di Eretria relativa alla bonifica, mediante canalizzazioni sotterranee, di un’area paludosa nel territorio della città (IG XII, 9, 191) e dai documenti epigrafici (contratti e horoi) relativi al cosiddetto “acquedotto di Acarne” ad Atene. Viene prospettata la possibilità che, come nel caso dei diritti minerari, si debba presupporre l’esistenza di una separazione, in rapporto al diritto a goderne, tra diritti di superficie e diritti sul sottosuolo.
Water Rights in Archaic and Classical Greek Cities: Old and New Problems Revisited / M. Faraguna (AKTEN DER GESELLSCHAFT FÜR GRIECHISCHE UND HELLENISTISCHE RECHTSGESCHICHTE). - In: Symposion 2015 : Conferências sobre a História do Direito grego e helenístico (Coimbra, 1-4 Setembro 2015) = Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Coimbra, 1.–4. September 2015) / [a cura di] D.F. Leão, G. Thür. - Prima edizione. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016. - ISBN 9783700180524. - pp. 387-408 (( convegno Conferências sobre a História do Direito grego e helenístico = Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte tenutosi a Coimbra nel 2015.
Water Rights in Archaic and Classical Greek Cities: Old and New Problems Revisited
M. FaragunaPrimo
2016
Abstract
L’articolo affronta il tema, poco studiato, del regime delle acque nelle città del mondo greco. Dopo una prima parte in cui vengono trattati i problemi posti dalla terminologia tecnica ricorrente a proposito della gestione delle risorse idriche nelle fonti letterarie e soprattutto epigrafiche, l’attenzione si sposta sul piccolo corpus di leggi mirante a regolare il regime e l’uso delle acque presente nella sezione dei “nomoi georgikoi” delle Leggi di Platone con lo scopo di accertare se questo riflettesse la normali prassi in materia nell’amministrazione delle città greche o appartenesse alla dimensione “utopica” del progetto delle Leggi. Viene fatta una prima distinzione tra l’acqua potabile la cui gestione avveniva sotto il diretto controllo della polis e l’acqua per l’irrigazione il cui uso era in linea di principio aperto a tutti pur, di volta in volta, con limitazioni. Quanto ai diritti di proprietà, mentre in particolare i corsi d’acqua, e l’acqua che essi portavano, “appartenevano” alla città, i diritti sull’acqua di pertinenza dei singoli terreni (sorgenti, pozzi, acque di raccolta, ecc.) andavano di pari passo con i diritti di proprietà sui terreni stessi. Oggetto di specifica regolamentazione erano in particolare le servitù. Nell’ultima parte vengono analizzati i problemi giuridici posti dall’iscrizione di Eretria relativa alla bonifica, mediante canalizzazioni sotterranee, di un’area paludosa nel territorio della città (IG XII, 9, 191) e dai documenti epigrafici (contratti e horoi) relativi al cosiddetto “acquedotto di Acarne” ad Atene. Viene prospettata la possibilità che, come nel caso dei diritti minerari, si debba presupporre l’esistenza di una separazione, in rapporto al diritto a goderne, tra diritti di superficie e diritti sul sottosuolo.File | Dimensione | Formato | |
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