Lo scioglimento per impossibilità dell’oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità del suo conseguimento (art. 2484, comma 1, n. 2, c.c.) è tradizionalmente soggetto a criteri di stretta interpretazione in virtù di un’impostazione che, al fondo, tende ad attribuire al principio di conservazione delle attività produttive un rilievo preminente rispetto al diritto del singolo socio al proprio disinvestimento. Tale approccio è messo in discussione nei casi limite in cui l’impresa cade in uno stato di incapacità di proseguire l’attività imprenditoriale per manifesta insufficienza di mezzi propri ovvero, secondo una tesi più recente, per perdita del presupposto della continuità aziendale. All’esito di una ricognizione degli opposti orientamenti interpretativi, il contributo si concentra sul problema delle interferenze che una tale ipotesi dissolutiva può generare sul piano della funzione riorganizzativa o risanatoria dell’impresa affermatasi nell’ordinamento concorsuale. In particolare, tali profili sono discussi alla luce delle recenti prese di posizione della dottrina e della giurisprudenza del Tribunale di Milano che tendono a collegare la perdita del presupposto della continuità aziendale alle ipotesi in cui essa assume carattere definitivo e irreversibile.
Lo scioglimento delle società di capitali per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale / N. Baccetti. - (2016 Dec 21).
Lo scioglimento delle società di capitali per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale
N. BaccettiPrimo
2016
Abstract
Lo scioglimento per impossibilità dell’oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità del suo conseguimento (art. 2484, comma 1, n. 2, c.c.) è tradizionalmente soggetto a criteri di stretta interpretazione in virtù di un’impostazione che, al fondo, tende ad attribuire al principio di conservazione delle attività produttive un rilievo preminente rispetto al diritto del singolo socio al proprio disinvestimento. Tale approccio è messo in discussione nei casi limite in cui l’impresa cade in uno stato di incapacità di proseguire l’attività imprenditoriale per manifesta insufficienza di mezzi propri ovvero, secondo una tesi più recente, per perdita del presupposto della continuità aziendale. All’esito di una ricognizione degli opposti orientamenti interpretativi, il contributo si concentra sul problema delle interferenze che una tale ipotesi dissolutiva può generare sul piano della funzione riorganizzativa o risanatoria dell’impresa affermatasi nell’ordinamento concorsuale. In particolare, tali profili sono discussi alla luce delle recenti prese di posizione della dottrina e della giurisprudenza del Tribunale di Milano che tendono a collegare la perdita del presupposto della continuità aziendale alle ipotesi in cui essa assume carattere definitivo e irreversibile.File | Dimensione | Formato | |
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