Il tema dei dati sanitari ottenuti da autorità deputate al giudizio di idoneità alla navigazione in relazione all’attività di medici aziendali con funzioni di medico competente (professionisti privati) ha assunto in epoca più recente un interesse molto rilevante al punto da essere spesso annoverato tra i temi conflittuali. Peraltro, possiede interesse medico legale l’analisi delle osservazioni che anche il garante della riservatezza ha attuato sul tema. Premessa l’invalicabilità dei limiti posti dalle norme anche penali riguardanti il segreto professionale e la sua trasmissione nonché la sua rivelazione, analizzando le osservazioni del garante (ad es. il provvedimento del 27 aprile 2016) si osserva che, in risposta ad un preciso quesito del Ministero della Salute, viene sottolineato come il tema rientri anche nelle dettagliate normative comunitarie e tratti un argomento propriamente pubblicistico ove il principio di finalità connoti gli elementi essenziali dell’interpretazione. Ciò nonostante il riferimento alla disciplina attuale non consente un flusso di dati sanitari dovendosi subordinare all’approvazione di una norma regolamentare qualsiasi modalità operativa futura. E’ ciò che si rende necessario chiarire definitivamente in virtù dell’elevato interesse della salute sia dei lavoratori sia dell’incolumità collettiva quale rilevante interesse pubblico.
Criteri e limiti di condivisione istituzionale dei dati sanitari ed aspetti conflittuali tra la tutela della privacy e la tutela della salute pubblica in specifiche tipologie professionali / R. Zoja. ((Intervento presentato al convegno Giudizio di idoneità al volo: responsabilità professionale, evoluzione scientifica ed attualità normativa tenutosi a Milano nel 2016.
Criteri e limiti di condivisione istituzionale dei dati sanitari ed aspetti conflittuali tra la tutela della privacy e la tutela della salute pubblica in specifiche tipologie professionali
R. Zoja
2016
Abstract
Il tema dei dati sanitari ottenuti da autorità deputate al giudizio di idoneità alla navigazione in relazione all’attività di medici aziendali con funzioni di medico competente (professionisti privati) ha assunto in epoca più recente un interesse molto rilevante al punto da essere spesso annoverato tra i temi conflittuali. Peraltro, possiede interesse medico legale l’analisi delle osservazioni che anche il garante della riservatezza ha attuato sul tema. Premessa l’invalicabilità dei limiti posti dalle norme anche penali riguardanti il segreto professionale e la sua trasmissione nonché la sua rivelazione, analizzando le osservazioni del garante (ad es. il provvedimento del 27 aprile 2016) si osserva che, in risposta ad un preciso quesito del Ministero della Salute, viene sottolineato come il tema rientri anche nelle dettagliate normative comunitarie e tratti un argomento propriamente pubblicistico ove il principio di finalità connoti gli elementi essenziali dell’interpretazione. Ciò nonostante il riferimento alla disciplina attuale non consente un flusso di dati sanitari dovendosi subordinare all’approvazione di una norma regolamentare qualsiasi modalità operativa futura. E’ ciò che si rende necessario chiarire definitivamente in virtù dell’elevato interesse della salute sia dei lavoratori sia dell’incolumità collettiva quale rilevante interesse pubblico.Pubblicazioni consigliate
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