Per come lo concepiscono e lo disegnano le norme contenute nell’art. 22 ss. della L. 241/90 il diritto di accesso è stato per lungo tempo concepito come una forma di garanzia riconosciuta a titolo particolare solo a taluni soggetti. In questo quadro generale si è inserita ora la previsione contenuta nell’Art. 7 della Legge Madia, che indica fra i principi e criteri direttive per modificare il D.Lgs. 33 che “fermi restando gli obblighi di pubblicazione” dovrà esservi il “riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.La delega in questione è stata messa in atto con la Bozza di Decreto che reca la data 11 febbraio 2016.
Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 / D.U. Galetta. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 2016:5(2016 Mar 02), pp. 1-19.
Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013
D.U. GalettaPrimo
2016
Abstract
Per come lo concepiscono e lo disegnano le norme contenute nell’art. 22 ss. della L. 241/90 il diritto di accesso è stato per lungo tempo concepito come una forma di garanzia riconosciuta a titolo particolare solo a taluni soggetti. In questo quadro generale si è inserita ora la previsione contenuta nell’Art. 7 della Legge Madia, che indica fra i principi e criteri direttive per modificare il D.Lgs. 33 che “fermi restando gli obblighi di pubblicazione” dovrà esservi il “riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.La delega in questione è stata messa in atto con la Bozza di Decreto che reca la data 11 febbraio 2016.File | Dimensione | Formato | |
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