Le innovazioni agli artt. 292 comma 2 e 309 comma 9 c.p.p., ad opera della legge n. 47 del 2015, suggeriscono nuove chiavi di lettura della disciplina del controllo compiuto dal tribunale del riesame sui vizi della motivazione dell’ordinanza cautelare. Le modifiche normative si allineano alla giurisprudenza garantista, nella parte in cui già esclude che il tribunale del riesame possa integrare il provvedimento impugnato recante una motivazione “apparente”. In base al nuovo quadro normativo sembra, però, possibile prospettare un superamento dell’indirizzo interpretativo consolidato nelle pronunce della Corte di cassazione, nel senso di ammettere l’esercizio dei poteri “sananti” del collegio, a fronte della motivazione “insufficiente”. Nel riesame riformato non risultano sanabili (e devono far scattare l’annullamento dell’ordinanza) i casi di motivazione (anche per relationem) carente, in quanto non basata sulla spiegazione del ragionamento giustificativo della misura cautelare, secondo lo schema « fatto probatorio — massima di esperienza — fatto accertato ».
Il controllo sui vizi della motivazione nel riesame riformato / M. Bontempelli. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 59:2(2016), pp. 756-790.
Il controllo sui vizi della motivazione nel riesame riformato
M. BontempelliPrimo
2016
Abstract
Le innovazioni agli artt. 292 comma 2 e 309 comma 9 c.p.p., ad opera della legge n. 47 del 2015, suggeriscono nuove chiavi di lettura della disciplina del controllo compiuto dal tribunale del riesame sui vizi della motivazione dell’ordinanza cautelare. Le modifiche normative si allineano alla giurisprudenza garantista, nella parte in cui già esclude che il tribunale del riesame possa integrare il provvedimento impugnato recante una motivazione “apparente”. In base al nuovo quadro normativo sembra, però, possibile prospettare un superamento dell’indirizzo interpretativo consolidato nelle pronunce della Corte di cassazione, nel senso di ammettere l’esercizio dei poteri “sananti” del collegio, a fronte della motivazione “insufficiente”. Nel riesame riformato non risultano sanabili (e devono far scattare l’annullamento dell’ordinanza) i casi di motivazione (anche per relationem) carente, in quanto non basata sulla spiegazione del ragionamento giustificativo della misura cautelare, secondo lo schema « fatto probatorio — massima di esperienza — fatto accertato ».File | Dimensione | Formato | |
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