Nella voce enciclopedica si tracciano le linea essenziali dello sviluppo storico nel mondo romano della repressione estrema di atti e azioni riprovate dal costume o dal diritto. Il discorso s'incentra sulla pena di morte, sulle modalità di supplizi previsti nell'arco della lunga esperienza storica di Roma ancitca, sui casi di ricorso alla pena capitale. Si discute quindi delle ragioni che portarono all'affermarsi in favore dei cives Romanis di una fondamentale guarentigia costituzionale, ovvero lo ius provocationis e il connesso ius exilii. Il primo consentiva al cittadino che fosse per essere messo a morte dal magistrato dotato della potestà punitiva estrema di chiedere l'instaurazione di un giudizio dinanzi al popolo riunito in assemblea. Il secondo consentiva al reo, prima che fosse emessa la sentenza di condanna alla pena capitale o pene pecuniare di particolare valore, di scegliere l'esilio fuori Roma per sfuggire alla pena di morte. Il persistere di questo diritto, rifluito in età imperiale nell'appellatio ad Caesarem, determinò la pratica inapplicabilità verso i cives della pena capitale per tutta l'età repubblicana, ad esclusione del periodo delle guerre civili. La trattazione prosegue poi con l'illustrazione dei principi che determinarono una salvaguardia del civis dalla pena estrema ancora nei sistemi di repressione criminale d'età imperiale, come innanzitutto l'appellatio all'imperatore e il sistema dell'appello in genere nella cognitio criminale extra ordinem.

Pena di morte, parte giuridica, diritto romano / N. Donadio - In: Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica. 10: Pace-Robotica / [a cura di] E. Sgreccia, A. Tarantino. - Prima edizione. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2016. - ISBN 9788849521313. - pp. 254-272

Pena di morte, parte giuridica, diritto romano

N. Donadio
2016

Abstract

Nella voce enciclopedica si tracciano le linea essenziali dello sviluppo storico nel mondo romano della repressione estrema di atti e azioni riprovate dal costume o dal diritto. Il discorso s'incentra sulla pena di morte, sulle modalità di supplizi previsti nell'arco della lunga esperienza storica di Roma ancitca, sui casi di ricorso alla pena capitale. Si discute quindi delle ragioni che portarono all'affermarsi in favore dei cives Romanis di una fondamentale guarentigia costituzionale, ovvero lo ius provocationis e il connesso ius exilii. Il primo consentiva al cittadino che fosse per essere messo a morte dal magistrato dotato della potestà punitiva estrema di chiedere l'instaurazione di un giudizio dinanzi al popolo riunito in assemblea. Il secondo consentiva al reo, prima che fosse emessa la sentenza di condanna alla pena capitale o pene pecuniare di particolare valore, di scegliere l'esilio fuori Roma per sfuggire alla pena di morte. Il persistere di questo diritto, rifluito in età imperiale nell'appellatio ad Caesarem, determinò la pratica inapplicabilità verso i cives della pena capitale per tutta l'età repubblicana, ad esclusione del periodo delle guerre civili. La trattazione prosegue poi con l'illustrazione dei principi che determinarono una salvaguardia del civis dalla pena estrema ancora nei sistemi di repressione criminale d'età imperiale, come innanzitutto l'appellatio all'imperatore e il sistema dell'appello in genere nella cognitio criminale extra ordinem.
poena capitis; supplicium ultimum; tortura; provocatio ad popolum; ius provocationis; ius exilii; appellatio ad Caesarem; repressione criminale
Settore IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell'Antichita'
2016
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