In caso di incidente stradale, il prelievo ematico che non sia già stato effettuato dal personale sanitario, ma sia richiesto dalla polizia giudiziaria all'esclusivo fine dell’accertamento del tasso alcolemico, deve essere considerato un atto irripetibile ex art. 354 c.p.p., e pertanto non può essere effettuato in caso di espresso dissenso dell’indagato (non si ritiene sufficiente l’implicita manifestazione di volontà contraria). L’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in tale circostanza determina una nullità a regime intermedio, deducibile entro la pronuncia della sentenza di primo grado.
Il prelievo del sangue è un atto irripetibile, ma solo quando è richiesto dalla Polizia Giudiziaria / M. Mariotti. - In: IL QUOTIDIANO GIURIDICO. - ISSN 2239-0677. - 2015:(2015 Dec 03).
Il prelievo del sangue è un atto irripetibile, ma solo quando è richiesto dalla Polizia Giudiziaria
M. Mariotti
2015
Abstract
In caso di incidente stradale, il prelievo ematico che non sia già stato effettuato dal personale sanitario, ma sia richiesto dalla polizia giudiziaria all'esclusivo fine dell’accertamento del tasso alcolemico, deve essere considerato un atto irripetibile ex art. 354 c.p.p., e pertanto non può essere effettuato in caso di espresso dissenso dell’indagato (non si ritiene sufficiente l’implicita manifestazione di volontà contraria). L’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in tale circostanza determina una nullità a regime intermedio, deducibile entro la pronuncia della sentenza di primo grado.File | Dimensione | Formato | |
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