The dialogue between criminal law and legal medicine is particularly strong with respect to the idea and the scrutiny of causality. Usually it happens in the field of medical surgical practice and with regard to diseases linked with exposure to toxic substances throughout the working life: in these cases, the criminal process focuses frequently on offences typified by negligence and omission (or by a “hybrid” conduct). In these sectors, the scrutiny of causality, ruled by the “beyond any reasonable doubt” principle, is often achieved using not the certainty-model based on scientific laws, but a method grounded in a probabilistic idea of causality. The link with probability is essential for the explanation of hypothetic causality, i.e. the causal power of the so called “comportamento alternativo lecito”; on the side of real causality, on the contrary, i.e. with regard to the explanation of the fact as it happened in the reality, although probabilistic scientific laws could be considered (even if based on middle-low frequencies) as criterion (but together with other elements, which – as affirmed in the Franzese-case – can reconstruct the causal link between conduct and offence as certain), causality can’t be verified probabilistically. So some tendencies of Italian jurisprudence in the fields of diseases linked with exposure to toxic substances and medical surgical practice could be disapproved.

Il dialogo tra diritto penale e medicina legale è particolarmente intenso con riguardo alla nozione e all’accertamento della causalità. Nella prassi ciò emerge in particolare nel settore del trattamento medico-chirurgico e in quello delle malattie «da esposizione professionale», dove il processo penale s’incentra quasi sempre sul reato colposo e omissivo (o a condotta “ibrida”). In questi campi, la prova della causalità, governata dal principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, è spesso raggiunta non tramite il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, ma facendo uso di un modello di causalità probabilistica. Il riferimento alla probabilità è essenziale nella ricostruzione della causalità ipotetica, cioè dell’efficienza causale del c.d. “comportamento alternativo lecito”; sul versante della causalità reale, invece, ossia della spiegazione dell’evento per come è avvenuto nella realtà, pur essendo ammissibile l’impiego di leggi scientifiche probabilistiche (anche con frequenze medio-basse) come leggi scientifiche “di copertura” (purché associate ad altri elementi che, come insegna la sentenza Franzese, spieghino in termini di certezza il nesso di implicazione tra antecedente e susseguente), la causalità individuale non può essere verificata in termini probabilistici. In tal senso, si prestano a censure alcuni orientamenti giurisprudenziali sorti in relazione a malattie “da esposizione industriale” e alla responsabilità del medico-chirurgo.

Causalità e probabilità tra diritto penale e medicina legale / C. Paliero. - In: RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE. - ISSN 1124-3376. - 37:4(2015), pp. 1507-1518.

Causalità e probabilità tra diritto penale e medicina legale

C. Paliero
2015

Abstract

The dialogue between criminal law and legal medicine is particularly strong with respect to the idea and the scrutiny of causality. Usually it happens in the field of medical surgical practice and with regard to diseases linked with exposure to toxic substances throughout the working life: in these cases, the criminal process focuses frequently on offences typified by negligence and omission (or by a “hybrid” conduct). In these sectors, the scrutiny of causality, ruled by the “beyond any reasonable doubt” principle, is often achieved using not the certainty-model based on scientific laws, but a method grounded in a probabilistic idea of causality. The link with probability is essential for the explanation of hypothetic causality, i.e. the causal power of the so called “comportamento alternativo lecito”; on the side of real causality, on the contrary, i.e. with regard to the explanation of the fact as it happened in the reality, although probabilistic scientific laws could be considered (even if based on middle-low frequencies) as criterion (but together with other elements, which – as affirmed in the Franzese-case – can reconstruct the causal link between conduct and offence as certain), causality can’t be verified probabilistically. So some tendencies of Italian jurisprudence in the fields of diseases linked with exposure to toxic substances and medical surgical practice could be disapproved.
Il dialogo tra diritto penale e medicina legale è particolarmente intenso con riguardo alla nozione e all’accertamento della causalità. Nella prassi ciò emerge in particolare nel settore del trattamento medico-chirurgico e in quello delle malattie «da esposizione professionale», dove il processo penale s’incentra quasi sempre sul reato colposo e omissivo (o a condotta “ibrida”). In questi campi, la prova della causalità, governata dal principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, è spesso raggiunta non tramite il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, ma facendo uso di un modello di causalità probabilistica. Il riferimento alla probabilità è essenziale nella ricostruzione della causalità ipotetica, cioè dell’efficienza causale del c.d. “comportamento alternativo lecito”; sul versante della causalità reale, invece, ossia della spiegazione dell’evento per come è avvenuto nella realtà, pur essendo ammissibile l’impiego di leggi scientifiche probabilistiche (anche con frequenze medio-basse) come leggi scientifiche “di copertura” (purché associate ad altri elementi che, come insegna la sentenza Franzese, spieghino in termini di certezza il nesso di implicazione tra antecedente e susseguente), la causalità individuale non può essere verificata in termini probabilistici. In tal senso, si prestano a censure alcuni orientamenti giurisprudenziali sorti in relazione a malattie “da esposizione industriale” e alla responsabilità del medico-chirurgo.
causalità; causalità nel diritto penale; causalità probabilistica; trattamento medico-chirurgico; malattie da esposizione professionale
Settore IUS/17 - Diritto Penale
2015
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