Con l’adozione, il 2 giugno scorso, della Comunicazione “Un’agenda europea per l’economia collaborativa”, la Commissione europea fornisce importanti chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai servizi delle piattaforme di intermediazione on line (Uber, Airbnb, BlaBlaCar, ecc.). In assenza di atti di diritto derivato specificamente dedicati al fenomeno dell’economia collaborativa, le relazioni intercorrenti fra la piattaforma di collaborazione e, da un lato, l’utente del servizio e, dall’altro, il prestatore del servizio, se considerate attività economicamente rilevanti sono sottoposte all’operare della disciplina generale del mercato interno. L’art. 56 TFUE e, fra gli atti di armonizzazione, in particolare la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (o “direttiva Bolkestein”) e la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico risultano così applicabili agli operatori dell’economia collaborativa. La specificità del mercato considerato, che non vale a sottrarlo all’operatività della disciplina ordinaria, rileva di fronte al giudice interno nel momento applicativo di tali disposizioni ai fini della valutazione definitiva circa la legittimità europea degli ostacoli posti dagli ordinamenti nazionali alla libera attività delle piattaforme di collaborazione.

La disciplina europea dei servizi delle piattaforme di intermediazione on line nella comunicazione della Commissione "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" / D. Diverio. - In: PAPERS DI DIRITTO EUROPEO. - ISSN 2038-0461. - 2016:1(2016), pp. 29-51.

La disciplina europea dei servizi delle piattaforme di intermediazione on line nella comunicazione della Commissione "Un'agenda europea per l'economia collaborativa"

D. Diverio
2016

Abstract

Con l’adozione, il 2 giugno scorso, della Comunicazione “Un’agenda europea per l’economia collaborativa”, la Commissione europea fornisce importanti chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai servizi delle piattaforme di intermediazione on line (Uber, Airbnb, BlaBlaCar, ecc.). In assenza di atti di diritto derivato specificamente dedicati al fenomeno dell’economia collaborativa, le relazioni intercorrenti fra la piattaforma di collaborazione e, da un lato, l’utente del servizio e, dall’altro, il prestatore del servizio, se considerate attività economicamente rilevanti sono sottoposte all’operare della disciplina generale del mercato interno. L’art. 56 TFUE e, fra gli atti di armonizzazione, in particolare la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (o “direttiva Bolkestein”) e la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico risultano così applicabili agli operatori dell’economia collaborativa. La specificità del mercato considerato, che non vale a sottrarlo all’operatività della disciplina ordinaria, rileva di fronte al giudice interno nel momento applicativo di tali disposizioni ai fini della valutazione definitiva circa la legittimità europea degli ostacoli posti dagli ordinamenti nazionali alla libera attività delle piattaforme di collaborazione.
Diritto dell'Unione europea; mercato interno; libera circolazione dei servizi; internet; servizi di intermediazione on line
Settore IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
2016
http://europa.univr.it/rivista1_2016.pdf
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