La penisola di Crimea ha proclamato la propria indipendenza dall'Ucraina e ha "aderito" alla Federazione di Russia in seguito ad un referendum che è stato svolto entro il territorio della penisola il 16 marzo 2014. Tale procedura referendaria non è tuttavia prevista né dalla Costituzione né dalla legislazione ucraina. L'art. 3 della legge ucraina sul referendum, in conformità con l'art. 73 Cost. ucraina, contempla infatti la possibilità di indire un "Referendum pan-ucraino di modifica del territorio dell'Ucraina" esclusivamente al fine di confermare "la legge di ratifica di un trattato internazionale sulla modifica del territorio dell'Ucraina". Oltre a ciò tale referendum - diversamente da quanto avvenuto in Crimea - può essere indetto unicamente dal Parlamento nazionale. Solo alla luce di tali premesse può essere dunque analizzato nel caso concreto il rapporto tra diritto e secessione.
La Crimea: dalla secessione dall'Ucraina all'annessione alla Russia passando per il referendum / C. Filippini. ((Intervento presentato al convegno Referendum e secessione: le recenti esperienze europee di Catalogna, Scozia e Crimea tenutosi a Roma nel 2014.
La Crimea: dalla secessione dall'Ucraina all'annessione alla Russia passando per il referendum
C. Filippini
2014
Abstract
La penisola di Crimea ha proclamato la propria indipendenza dall'Ucraina e ha "aderito" alla Federazione di Russia in seguito ad un referendum che è stato svolto entro il territorio della penisola il 16 marzo 2014. Tale procedura referendaria non è tuttavia prevista né dalla Costituzione né dalla legislazione ucraina. L'art. 3 della legge ucraina sul referendum, in conformità con l'art. 73 Cost. ucraina, contempla infatti la possibilità di indire un "Referendum pan-ucraino di modifica del territorio dell'Ucraina" esclusivamente al fine di confermare "la legge di ratifica di un trattato internazionale sulla modifica del territorio dell'Ucraina". Oltre a ciò tale referendum - diversamente da quanto avvenuto in Crimea - può essere indetto unicamente dal Parlamento nazionale. Solo alla luce di tali premesse può essere dunque analizzato nel caso concreto il rapporto tra diritto e secessione.Pubblicazioni consigliate
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