Il disegno di legge di riforma delle attività funerarie A.C n. 3189 del 22 giugno 2015, nel rispondere ad una esigenza largamente sentita di riordino e aggiornamento dell'attuale disciplina, introduce meccanismi di autorizzazione e di pianificazione territoriale che trovano giustificazione, per i servizi mortuari, nella loro natura pubblicistica e, per quelli di pompe funebri, nell'interesse generale a che essi siano prestati nel rispetto, in particolare, dei diritti dei dolenti. La distinzione fra i due ordini di servizi è stata fatta propria dalla Corte di giustizia che riconosce peraltro agli Stati un ampio margine di discrezionalità nell'introduzione di possibili restrizioni alla loro libera prestazione, purché siano rispettate al riguardo le condizioni poste dalla giurisprudenza della stessa Corte in tema di esercizio delle libertà fondamentali. Nel perseguire l'interesse generale le disposizioni contenute nel disegno di legge di riforma introducono limitazioni alla libertà di iniziativa economica che sia rispondono ai requisiti fissati dall'ordinamento comunitario sia risultano compatibili con le indicazioni fornite dalla AGCM.

Le attività funerarie nel diritto europeo ed italiano : il nuovo disegno di legge di riforma / R. Cafari Panico. - In: PAPERS DI DIRITTO EUROPEO. - ISSN 2038-0461. - 2015:2(2015), pp. 1-11.

Le attività funerarie nel diritto europeo ed italiano : il nuovo disegno di legge di riforma

R. Cafari Panico
Primo
2015

Abstract

Il disegno di legge di riforma delle attività funerarie A.C n. 3189 del 22 giugno 2015, nel rispondere ad una esigenza largamente sentita di riordino e aggiornamento dell'attuale disciplina, introduce meccanismi di autorizzazione e di pianificazione territoriale che trovano giustificazione, per i servizi mortuari, nella loro natura pubblicistica e, per quelli di pompe funebri, nell'interesse generale a che essi siano prestati nel rispetto, in particolare, dei diritti dei dolenti. La distinzione fra i due ordini di servizi è stata fatta propria dalla Corte di giustizia che riconosce peraltro agli Stati un ampio margine di discrezionalità nell'introduzione di possibili restrizioni alla loro libera prestazione, purché siano rispettate al riguardo le condizioni poste dalla giurisprudenza della stessa Corte in tema di esercizio delle libertà fondamentali. Nel perseguire l'interesse generale le disposizioni contenute nel disegno di legge di riforma introducono limitazioni alla libertà di iniziativa economica che sia rispondono ai requisiti fissati dall'ordinamento comunitario sia risultano compatibili con le indicazioni fornite dalla AGCM.
diritto dell'Unione europea; mercato interno; libertà di iniziativa economica; servizi di interesse generale; diritto della concorrenza
Settore IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
2015
http://europa.univr.it/rivista2_2015.pdf
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