Il contributo propone alcune riflessioni su un fenomeno complesso sia sotto il profilo scientifico, sia sotto quello giuridico, ovvero quello degli accordi di maternità surrogata, che sono stretti in un difficile equilibrio tra il rispetto della legalità e in particolare il rispetto di un divieto legislativo esplicito voluto dal nostro legislatore per questa particolare tecnica di procreazione assistita e l’interesse del minore a mantenere un legame familiare già instaurato, ancorché illegittimamente. Si tratta di un divieto posto a presidio di beni giuridici fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione, con la quale questa pratica si pone oggettivamente in conflitto: infatti l’adozione realizza il progetto di una genitorialità disgiunta dal legame biologico attraverso regole particolari, poste innanzitutto a tutela dei minori; la maternità surrogata condiziona tale progetto di genitorialità al mero accordo delle parti ed è connotata dal rischio di sfruttamento dei bisogni economici della madre che si presta a condurre la gestazione. Rispetto a tale divieto, si sta intensificando, “un esodo” verso quei paesi, che ammettono tali accordi, e riconoscono la creazione di una rapporto di filiazione con la coppia committente, la quale rientrando in Italia chiede la trascrizione dell’atto di nascita dal quale risultano essere genitori. E’ questo comportamento che innesta il tema del conflitto tra legalità ed affettività: oggi la principale difficoltà posta dalla pratica della maternità surrogata appare quella di conciliare l’interesse del bambino nato a seguito di tale pratica a non vedere forzosamente recisa una relazione famigliare che si è ormai instaurata, con il rispetto delle legalità e con l’interesse di un ordinamento a non arrendersi a chi froda la legge. Certamente le modalità con cui un ordinamento decide di regolare settori come la procreazione assistita ed in particolare la maternità surrogata sono strettamente connesse alla scelta di riconoscere o meno l’esistenza di un supposto «diritto a diventare genitori» Se è vero che i principi costituzionali non forniscono indicazioni univoche a questo interrogativo cruciale, e che gli interventi giurisprudenziali e legislativi ci restituiscono l’idea di un diritto di libertà alla procreazione piuttosto che un diritto a essere genitore, che è cedevole rispetto all’interesse del minore ad avere una famiglia, allora anche nel conflitto tra legalità ed affettività posto dalla maternità surrogata l’interesse in gioco del minore prevale su quello a diventare genitore e, almeno inizialmente, non coincide con quello dei “genitori d’intenzione”.
Gli accordi di maternità surrogata tra legalità ed affettività / E. Crivelli (COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA. SEZIONE RACCOLTE E ATTI DI CONVEGNO). - In: La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale / [a cura di] G. Ferri. - Prima edizione. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2015 Apr. - ISBN 9788849531329. - pp. 121-134 (( convegno La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale tenutosi a Verona nel 2015.
Gli accordi di maternità surrogata tra legalità ed affettività
E. CrivelliPrimo
2015
Abstract
Il contributo propone alcune riflessioni su un fenomeno complesso sia sotto il profilo scientifico, sia sotto quello giuridico, ovvero quello degli accordi di maternità surrogata, che sono stretti in un difficile equilibrio tra il rispetto della legalità e in particolare il rispetto di un divieto legislativo esplicito voluto dal nostro legislatore per questa particolare tecnica di procreazione assistita e l’interesse del minore a mantenere un legame familiare già instaurato, ancorché illegittimamente. Si tratta di un divieto posto a presidio di beni giuridici fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione, con la quale questa pratica si pone oggettivamente in conflitto: infatti l’adozione realizza il progetto di una genitorialità disgiunta dal legame biologico attraverso regole particolari, poste innanzitutto a tutela dei minori; la maternità surrogata condiziona tale progetto di genitorialità al mero accordo delle parti ed è connotata dal rischio di sfruttamento dei bisogni economici della madre che si presta a condurre la gestazione. Rispetto a tale divieto, si sta intensificando, “un esodo” verso quei paesi, che ammettono tali accordi, e riconoscono la creazione di una rapporto di filiazione con la coppia committente, la quale rientrando in Italia chiede la trascrizione dell’atto di nascita dal quale risultano essere genitori. E’ questo comportamento che innesta il tema del conflitto tra legalità ed affettività: oggi la principale difficoltà posta dalla pratica della maternità surrogata appare quella di conciliare l’interesse del bambino nato a seguito di tale pratica a non vedere forzosamente recisa una relazione famigliare che si è ormai instaurata, con il rispetto delle legalità e con l’interesse di un ordinamento a non arrendersi a chi froda la legge. Certamente le modalità con cui un ordinamento decide di regolare settori come la procreazione assistita ed in particolare la maternità surrogata sono strettamente connesse alla scelta di riconoscere o meno l’esistenza di un supposto «diritto a diventare genitori» Se è vero che i principi costituzionali non forniscono indicazioni univoche a questo interrogativo cruciale, e che gli interventi giurisprudenziali e legislativi ci restituiscono l’idea di un diritto di libertà alla procreazione piuttosto che un diritto a essere genitore, che è cedevole rispetto all’interesse del minore ad avere una famiglia, allora anche nel conflitto tra legalità ed affettività posto dalla maternità surrogata l’interesse in gioco del minore prevale su quello a diventare genitore e, almeno inizialmente, non coincide con quello dei “genitori d’intenzione”.File | Dimensione | Formato | |
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