Il commento esamina il disposto dell’art. 816 quater c.p.c., con il quale il legislatore ha dettato per la prima volta una disciplina positiva dell’arbitrato con pluralità di parti. Sono anzitutto distinte le ipotesi di litisconsorzio necessario e quelle in cui, invece, le cause proposte risultano scindibili. Quanto alle prime, sono analizzati, per un verso, i casi in cui l’arbitrato è procedibile, essendo tutti i litisconsorti vincolati dalla medesima convenzione di arbitrato e, inoltre, potendosi procedere alla nomina degli arbitri con una delle modalità indicate dal comma 1 dell’art. 816 quater c.p.c.; e, per altro verso, i casi di improcedibilità del giudizio arbitrale, allorché non tutti i litisconsorti necessari siano vincolati dalla medesima convenzione di arbitrato (e il litisconsorte non compromittente non intenda partecipare al procedimento). Quanto alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, è analizzata la possibile scissione del procedimento in plurimi giudizi paralleli, con particolare riguardo ai diversi problemi applicativi che la scissione può generare, soprattutto in punto di nomina degli arbitri.

Riforma del diritto arbitrale (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) - Commento all'art. 816 quater c.p.c / L. Salvaneschi. - In: LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE. - ISSN 0391-3740. - 30:(2007), pp. 1280-1291.

Riforma del diritto arbitrale (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) - Commento all'art. 816 quater c.p.c

L. Salvaneschi
Primo
2007

Abstract

Il commento esamina il disposto dell’art. 816 quater c.p.c., con il quale il legislatore ha dettato per la prima volta una disciplina positiva dell’arbitrato con pluralità di parti. Sono anzitutto distinte le ipotesi di litisconsorzio necessario e quelle in cui, invece, le cause proposte risultano scindibili. Quanto alle prime, sono analizzati, per un verso, i casi in cui l’arbitrato è procedibile, essendo tutti i litisconsorti vincolati dalla medesima convenzione di arbitrato e, inoltre, potendosi procedere alla nomina degli arbitri con una delle modalità indicate dal comma 1 dell’art. 816 quater c.p.c.; e, per altro verso, i casi di improcedibilità del giudizio arbitrale, allorché non tutti i litisconsorti necessari siano vincolati dalla medesima convenzione di arbitrato (e il litisconsorte non compromittente non intenda partecipare al procedimento). Quanto alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, è analizzata la possibile scissione del procedimento in plurimi giudizi paralleli, con particolare riguardo ai diversi problemi applicativi che la scissione può generare, soprattutto in punto di nomina degli arbitri.
Settore IUS/15 - Diritto Processuale Civile
2007
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