Ai fini dell’insinuazione dei crediti tributari erariali allo stato passivo del fallimento, la legittimazione dell’Agente della riscossione, normativamente prevista dall’art. 87 del D.P.R. n. 602/1973, non esclude la legittimazione dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, per garantire il buon esito dell’ammissione al passivo della procedura, nonché la tutela degli altri creditori concorrenti (e del fallito) avverso le pretese erariali, è necessario che alla domanda di insinuazione sia allegatala la cartella di pagamento (o l’avviso di accertamento esecutivo, in relazione ai tributi cui si applica la relativa disciplina).
Questioni in tema di ammissione dei crediti tributari al passivo fallimentare / M. Mauro. - In: RASSEGNA TRIBUTARIA. - ISSN 1590-749X. - 58:4(2015), pp. 805-827.
Questioni in tema di ammissione dei crediti tributari al passivo fallimentare
M. Mauro
2015
Abstract
Ai fini dell’insinuazione dei crediti tributari erariali allo stato passivo del fallimento, la legittimazione dell’Agente della riscossione, normativamente prevista dall’art. 87 del D.P.R. n. 602/1973, non esclude la legittimazione dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, per garantire il buon esito dell’ammissione al passivo della procedura, nonché la tutela degli altri creditori concorrenti (e del fallito) avverso le pretese erariali, è necessario che alla domanda di insinuazione sia allegatala la cartella di pagamento (o l’avviso di accertamento esecutivo, in relazione ai tributi cui si applica la relativa disciplina).Pubblicazioni consigliate
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