Il 2° co. dell’art. 6, l. 21 luglio 2000, n. 205 dispone che «le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto». La ricerca mira a trovare una soluzione ai dubbi e lacune già evidenziati dalla dottrina, essendo sfuggita al legislatore l’occasione di fare chiarezza in merito. Anzitutto, il rinvio all’arbitrato rituale di diritto non esclude espressamente l’arbitrato irrituale, sicchè resta l’interrogativo quanto alla sua ammissibilità in alternativa al giudizio amministrativo. Si tratta, poi, di definire l’ambito di applicazione della disposizione con particolare riguardo alla compromettibilità in arbitrato rituale anche delle controversie che coinvolgano interessi legittimi e l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo , con particolare riguardo alla responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione derivante da attività amministrativa illegittima o da comportamenti illeciti.
La compromettibilità in arbitrato nel diritto amministrativo / M. Delsignore. - Milano : Giuffrè, 2007. - ISBN 88-14-13553-3.
La compromettibilità in arbitrato nel diritto amministrativo
M. DelsignorePrimo
2007
Abstract
Il 2° co. dell’art. 6, l. 21 luglio 2000, n. 205 dispone che «le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto». La ricerca mira a trovare una soluzione ai dubbi e lacune già evidenziati dalla dottrina, essendo sfuggita al legislatore l’occasione di fare chiarezza in merito. Anzitutto, il rinvio all’arbitrato rituale di diritto non esclude espressamente l’arbitrato irrituale, sicchè resta l’interrogativo quanto alla sua ammissibilità in alternativa al giudizio amministrativo. Si tratta, poi, di definire l’ambito di applicazione della disposizione con particolare riguardo alla compromettibilità in arbitrato rituale anche delle controversie che coinvolgano interessi legittimi e l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo , con particolare riguardo alla responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione derivante da attività amministrativa illegittima o da comportamenti illeciti.Pubblicazioni consigliate
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