Con la sentenza Gross. c. Svizzera del 14 maggio 2013 la Corte europea ha dichiarato che la normativa svizzera viola l’art. 8 della Cedu laddove non precisa in modo sufficientemente chiaro le condizioni per accedere al suicidio assistito. Nella sentenza in commento i giudici di Strasburgo, pur confermando la propria impostazione sul diritto a morire non quale profilo opposto del diritto alla vita tutelato dall’art. 2 Cedu, ma quale emanazione del diritto all’autodeterminazione della sfera privata garantita dell’articolo 8 Cedu, adottano una sentenza di condanna non in linea con l’orientamento che riconosce agli Stati un ampio margine di apprezzamento in presenza di temi eticamente sensibili, sui quali non esista un consenso europeo. La Corte ha infatti utilizzato il grimaldello della completezza e chiarezza che deve connotare una normativa per chiedere di dare una disciplina all’ipotesi, non certo marginale in un’ottica di prevenzione dei possibili abusi, in cui il malato che richiede l’assistenza al suicidio non si trovi in uno stadio terminale ma sia “semplicemente” anziano.
Gross c. Svizzera : la Corte di Strasburgo chiede alla Svizzera nuove e più precise norme in tema di suicidio assistito / E. Crivelli. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - 2013:(2013 Sep), pp. 1-5.
Gross c. Svizzera : la Corte di Strasburgo chiede alla Svizzera nuove e più precise norme in tema di suicidio assistito
E. CrivelliPrimo
2013
Abstract
Con la sentenza Gross. c. Svizzera del 14 maggio 2013 la Corte europea ha dichiarato che la normativa svizzera viola l’art. 8 della Cedu laddove non precisa in modo sufficientemente chiaro le condizioni per accedere al suicidio assistito. Nella sentenza in commento i giudici di Strasburgo, pur confermando la propria impostazione sul diritto a morire non quale profilo opposto del diritto alla vita tutelato dall’art. 2 Cedu, ma quale emanazione del diritto all’autodeterminazione della sfera privata garantita dell’articolo 8 Cedu, adottano una sentenza di condanna non in linea con l’orientamento che riconosce agli Stati un ampio margine di apprezzamento in presenza di temi eticamente sensibili, sui quali non esista un consenso europeo. La Corte ha infatti utilizzato il grimaldello della completezza e chiarezza che deve connotare una normativa per chiedere di dare una disciplina all’ipotesi, non certo marginale in un’ottica di prevenzione dei possibili abusi, in cui il malato che richiede l’assistenza al suicidio non si trovi in uno stadio terminale ma sia “semplicemente” anziano.File | Dimensione | Formato | |
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