Nel processo di riflessione sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo vengono segnalate e commentate le innovazioni previste dai protocolli n. 15 e n. 16 alla Cedu, che danno seguito ad alcune proposte formulate nella “Dichiarazione di Brighton” sul futuro della Corte. Il protocollo n. 15 contiene modifiche che incoraggiano la Corte di Strasburgo a proseguire nell’applicazione giurisprudenziale della dottrina del “margine di apprezzamento” e si propongono di garantire una maggiore efficienza e speditezza nella risoluzione dei ricorso, introducendo nel Preambolo della Convenzione un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e al margine di apprezzamento di cui godono gli Stati, come elaborato dalla giurisprudenza della Corte. Il protocollo opzionale n. 16, in un’ottica di rafforzamento del ruolo della Corte di Strasburgo nel dialogo con i giudici nazionali, introduce nel sistema CEDU un meccanismo simile al rinvio pregiudiziale d’interpretazione previsto dall’art. 267 del TFUE: gli Stati membri potranno indicare le corti supreme o i tribunali interni legittimati a chiedere alla grande Camera un parere - che sarà non vincolante- sull’interpretazione o sull’applicazione di una norma convenzionale e sui protocolli addizionali. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, un’adeguata riflessione politica dovrà precedere l’eventuale ratifica del protocollo n. 16: importante sarà l’individuazione degli organi giudiziari che verrebbero legittimati a sollevare il chiarimento interpretativo. L’opzione più convincente è quella di limitare la legittimazione alle giurisdizioni superiori – Corte di Cassazione e Consiglio di Stato- o addirittura alla sola Corte costituzionale, escludendo invece una legittimazione diffusa di tutti i giudici, sulla falsariga del sistema incidentale di sollevazione della questione di costituzionalità, che correrebbe il rischio di appesantire il già gravoso carico di lavoro della Corte EDU, oltreché spingere i giudici comuni a utilizzare il rinvio per chiedere a Strasburgo un avallo alla propria opzione interpretativa.

I protocolli n. 15 e n. 16 alla CEDU : nel futuro della Corte di Strasburgo un rinvio pregiudiziale di interpretazione? / E. Crivelli. - In: QUADERNI COSTITUZIONALI. - ISSN 0392-6664. - 33:4(2013), pp. 1021-1023. [10.1439/75416]

I protocolli n. 15 e n. 16 alla CEDU : nel futuro della Corte di Strasburgo un rinvio pregiudiziale di interpretazione?

E. Crivelli
Primo
2013

Abstract

Nel processo di riflessione sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo vengono segnalate e commentate le innovazioni previste dai protocolli n. 15 e n. 16 alla Cedu, che danno seguito ad alcune proposte formulate nella “Dichiarazione di Brighton” sul futuro della Corte. Il protocollo n. 15 contiene modifiche che incoraggiano la Corte di Strasburgo a proseguire nell’applicazione giurisprudenziale della dottrina del “margine di apprezzamento” e si propongono di garantire una maggiore efficienza e speditezza nella risoluzione dei ricorso, introducendo nel Preambolo della Convenzione un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e al margine di apprezzamento di cui godono gli Stati, come elaborato dalla giurisprudenza della Corte. Il protocollo opzionale n. 16, in un’ottica di rafforzamento del ruolo della Corte di Strasburgo nel dialogo con i giudici nazionali, introduce nel sistema CEDU un meccanismo simile al rinvio pregiudiziale d’interpretazione previsto dall’art. 267 del TFUE: gli Stati membri potranno indicare le corti supreme o i tribunali interni legittimati a chiedere alla grande Camera un parere - che sarà non vincolante- sull’interpretazione o sull’applicazione di una norma convenzionale e sui protocolli addizionali. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, un’adeguata riflessione politica dovrà precedere l’eventuale ratifica del protocollo n. 16: importante sarà l’individuazione degli organi giudiziari che verrebbero legittimati a sollevare il chiarimento interpretativo. L’opzione più convincente è quella di limitare la legittimazione alle giurisdizioni superiori – Corte di Cassazione e Consiglio di Stato- o addirittura alla sola Corte costituzionale, escludendo invece una legittimazione diffusa di tutti i giudici, sulla falsariga del sistema incidentale di sollevazione della questione di costituzionalità, che correrebbe il rischio di appesantire il già gravoso carico di lavoro della Corte EDU, oltreché spingere i giudici comuni a utilizzare il rinvio per chiedere a Strasburgo un avallo alla propria opzione interpretativa.
Cedu; protocollo n. 15; protocollo n. 16; Corte di Strasburgo
Settore IUS/08 - Diritto Costituzionale
2013
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