La Corte d'Appello di Milano con la decisione del 5 maggio 2015 relativa alla causa civile n. 3711/2012 R.G. si è pronunciata in merito alla nota controversia intercorsa tra il calciatore Christian Vieri contro la F.C. Internazionale Milano S.p.A., accusata di aver posto in essere un'attività di pedinamento indiscriminato e costante dello sportivo oltre che di accertamento illecito presso l'anagrafe tributaria o presso le banche e le utenze telefoniche, e Telecom Italia S.p.A., chiamata in giudizio per aver posto in essere un'attività di controllo del traffico telefonico fisso e mobile del sig. Vieri. Entrambe le attività erano volte a conoscere l'identità dei soggetti che, in determinati momenti storici, intrattenevano dei rapporti col calciatore. La Corte d'Appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, soffermandosi soprattutto sul danno non patrimoniale determinato dalla violazione della privacy di un soggetto e il danno all'immagine che è conseguito dalla risonanza mediatica degli avvenimenti.
Caso Vieri : il risarcimento del danno per illecita intromissione nella vita privata altrui / P. Perri. - In: IL QUOTIDIANO GIURIDICO. - ISSN 2239-0677. - 2015:(2015 Oct 02).
Caso Vieri : il risarcimento del danno per illecita intromissione nella vita privata altrui
P. PerriPrimo
2015
Abstract
La Corte d'Appello di Milano con la decisione del 5 maggio 2015 relativa alla causa civile n. 3711/2012 R.G. si è pronunciata in merito alla nota controversia intercorsa tra il calciatore Christian Vieri contro la F.C. Internazionale Milano S.p.A., accusata di aver posto in essere un'attività di pedinamento indiscriminato e costante dello sportivo oltre che di accertamento illecito presso l'anagrafe tributaria o presso le banche e le utenze telefoniche, e Telecom Italia S.p.A., chiamata in giudizio per aver posto in essere un'attività di controllo del traffico telefonico fisso e mobile del sig. Vieri. Entrambe le attività erano volte a conoscere l'identità dei soggetti che, in determinati momenti storici, intrattenevano dei rapporti col calciatore. La Corte d'Appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, soffermandosi soprattutto sul danno non patrimoniale determinato dalla violazione della privacy di un soggetto e il danno all'immagine che è conseguito dalla risonanza mediatica degli avvenimenti.Pubblicazioni consigliate
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