La l. 6 novembre 2012, n. 190, oltre ad intervenire significativamente sul versante della prevenzione amministrativa interna alle amministrazioni pubbliche, ha introdotto numerose modifiche al codice penale nella parte relativa ai reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, oltre ad un generalizzato aumento delle pene, imposto dalla necessità di allungare i termini massimi di prescrizione, si sono introdotte nuove fattispecie di reato: il « traffico di influenze illecite » (art. 346-bis), l’« induzione indebita a dare o promettere utilità » (art. 319-quater) e la « corruzione per l’esercizio della funzione » (art. 318). Quest’ultima fattispecie, come lascia intendere la rubrica, abbraccia più condotte corruttive dell’intraneus, che vanno da quella meno carica di offensività e che ha per oggetto il mero compimento di un atto conforme ai doveri d’ufficio, alla dazione « a futura memoria », vale a dire in vista di futuri e imprecisati favori sino alla più grave condotta di asservimento duraturo e costante della funzione agli interessi del privato.
La riforma Severino e il nuovo volto della corruzione / C. Benussi. - In: IL CORRIERE DEL MERITO. - ISSN 1825-5345. - 9:4(2013), pp. 361-365.
La riforma Severino e il nuovo volto della corruzione
C. Benussi
2013
Abstract
La l. 6 novembre 2012, n. 190, oltre ad intervenire significativamente sul versante della prevenzione amministrativa interna alle amministrazioni pubbliche, ha introdotto numerose modifiche al codice penale nella parte relativa ai reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, oltre ad un generalizzato aumento delle pene, imposto dalla necessità di allungare i termini massimi di prescrizione, si sono introdotte nuove fattispecie di reato: il « traffico di influenze illecite » (art. 346-bis), l’« induzione indebita a dare o promettere utilità » (art. 319-quater) e la « corruzione per l’esercizio della funzione » (art. 318). Quest’ultima fattispecie, come lascia intendere la rubrica, abbraccia più condotte corruttive dell’intraneus, che vanno da quella meno carica di offensività e che ha per oggetto il mero compimento di un atto conforme ai doveri d’ufficio, alla dazione « a futura memoria », vale a dire in vista di futuri e imprecisati favori sino alla più grave condotta di asservimento duraturo e costante della funzione agli interessi del privato.| File | Dimensione | Formato | |
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