In seguito alla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il Governo italiano ha emanato il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 117, introducendo all’art. 35-ter o.p. due rimedi in favore dei soggetti che hanno subito “pene o trattamenti inumani o degradanti” ai sensi dell’art. 3 CEDU. Il presente contributo prende le mosse da alcune recenti decisioni di merito, nel tentativo di individuare la natura dei nuovi istituti – la “riduzione della pena detentiva ancora da espiare” e la “somma di denaro” – evidenziando le importanti ricadute applicative che discendono dal loro inquadramento.
La natura dei rimedi di cui all'art. 35-ter ord. pen. : possibili interpretazioni nel dialogo con alcune recenti decisioni di merito / C.M. Masieri. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2039-1676. - 2015:(2015 Jul 22), pp. 1-33.
La natura dei rimedi di cui all'art. 35-ter ord. pen. : possibili interpretazioni nel dialogo con alcune recenti decisioni di merito
C.M. Masieri
2015
Abstract
In seguito alla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il Governo italiano ha emanato il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 117, introducendo all’art. 35-ter o.p. due rimedi in favore dei soggetti che hanno subito “pene o trattamenti inumani o degradanti” ai sensi dell’art. 3 CEDU. Il presente contributo prende le mosse da alcune recenti decisioni di merito, nel tentativo di individuare la natura dei nuovi istituti – la “riduzione della pena detentiva ancora da espiare” e la “somma di denaro” – evidenziando le importanti ricadute applicative che discendono dal loro inquadramento.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
MASIERI - LA NATURA DEI RIMEDI DI CUI ALL’ART 35-TER ORD PEN.pdf
accesso aperto
Tipologia:
Publisher's version/PDF
Dimensione
784.32 kB
Formato
Adobe PDF
|
784.32 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.