L’Unione europea si è posta l’obiettivo di assicurare un’efficace tutela del credito nelle situazioni a carattere internazionale. Il regolamento (UE) n. 655/2014, applicabile dal 18 gennaio 2017, viene ad integrare gli strumenti rivolti a questo scopo dando vita ad un’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari (OESC). L’innovativo provvedimento, reso dal giudice nazionale competente per il merito all’esito di una procedura uniforme semplificata e non contraddittoria, potrà essere fatto valere, senza bisogno di exequatur, in tutti gli Stati membri dell’Unione vincolati dal regolamento. In pratica, il creditore di una somma di denaro – sia esso un’impresa, un consumatore oppure una persona fisica a cui sia dovuta una prestazione alimentare – disporrà di uno strumento particolarmente agevole per aggredire in via cautelare gli averi bancari del debitore. Nell'ambito di questo volume, che si propone di fornire una prima lettura del regolamento nella prospettiva della attuazione delle nuove norme in Italia, il contributo analizza la procedura di adozione della misura cautelare, evidenziando le questioni suscettibili di insorgere nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’OESC, anche sotto il profilo della tutela assicurata al debitore.

La procedura per l'adozione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari / L. Sandrini (L' ITALIA E LA VITA GIURIDICA INTERNAZIONALE). - In: Il sequestro europeo di conti bancari / [a cura di] P. Franzina, A. Leandro. - [s.l] : Giuffrè Editore, 2015. - ISBN 9788814207235. - pp. 29-85

La procedura per l'adozione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari

L. Sandrini
Primo
2015

Abstract

L’Unione europea si è posta l’obiettivo di assicurare un’efficace tutela del credito nelle situazioni a carattere internazionale. Il regolamento (UE) n. 655/2014, applicabile dal 18 gennaio 2017, viene ad integrare gli strumenti rivolti a questo scopo dando vita ad un’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari (OESC). L’innovativo provvedimento, reso dal giudice nazionale competente per il merito all’esito di una procedura uniforme semplificata e non contraddittoria, potrà essere fatto valere, senza bisogno di exequatur, in tutti gli Stati membri dell’Unione vincolati dal regolamento. In pratica, il creditore di una somma di denaro – sia esso un’impresa, un consumatore oppure una persona fisica a cui sia dovuta una prestazione alimentare – disporrà di uno strumento particolarmente agevole per aggredire in via cautelare gli averi bancari del debitore. Nell'ambito di questo volume, che si propone di fornire una prima lettura del regolamento nella prospettiva della attuazione delle nuove norme in Italia, il contributo analizza la procedura di adozione della misura cautelare, evidenziando le questioni suscettibili di insorgere nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’OESC, anche sotto il profilo della tutela assicurata al debitore.
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
Settore IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
Settore IUS/15 - Diritto Processuale Civile
2015
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