L’approccio comparato è senz’altro opportuno per studiare la c.d. interferenza fra le giurisdizioni nazionali e i tribunali arbitrali e, in quest’ambito, in particolare, l’ordine pubblico in quanto limite al riconoscimento dei lodi arbitrali.al riconoscimento dei lodi arbitrali. Questo perché, com’è noto, seppur la convenzione di New York del 10 giugno 1958 abbia di fatto portato ad un’evoluzione e ad un progresso evidente per quanto concerne l’utilizzo del mezzo arbitrale e la sua diffusione fra ordinamenti giuridici che prima erano del tutto ostili a questo strumento di risoluzione delle controversie (e il Brasile è un esempio paradigmatico), non disciplina diverse questioni, fondamentali per il corretto svolgimento del procedimento arbitrale, per le quali si rinvia inevitabilmente al diritto nazionale. E anche in relazione a questioni ricomprese nell’ambito di applicazione materiale della convenzione, si è ben lontani di avere una disciplina del tutto unificata o quanto meno armonizzata, perché la maggior parte dei concetti fondamentali contenuti nel testo convenzionale non vengono definiti e, dunque, è inevitabile che si abbia diversità di interpretazione e applicazione nei diversi paesi. Inoltre, la Convenzione non prevede un tribunale o altro meccanismo incaricato di controllare che la sua interpretazione e applicazione avvenga in modo uniforme.
Arbitrato internazionale e ordine pubblico nel diritto comparato: Italia e Brasile / M.M. Teixeira, N. Posenato. ((Intervento presentato al 1. convegno Prospettive dell'arbitrato internazionale in Brasile tenutosi a Milano nel 2015.
Arbitrato internazionale e ordine pubblico nel diritto comparato: Italia e Brasile
N. PosenatoUltimo
2015
Abstract
L’approccio comparato è senz’altro opportuno per studiare la c.d. interferenza fra le giurisdizioni nazionali e i tribunali arbitrali e, in quest’ambito, in particolare, l’ordine pubblico in quanto limite al riconoscimento dei lodi arbitrali.al riconoscimento dei lodi arbitrali. Questo perché, com’è noto, seppur la convenzione di New York del 10 giugno 1958 abbia di fatto portato ad un’evoluzione e ad un progresso evidente per quanto concerne l’utilizzo del mezzo arbitrale e la sua diffusione fra ordinamenti giuridici che prima erano del tutto ostili a questo strumento di risoluzione delle controversie (e il Brasile è un esempio paradigmatico), non disciplina diverse questioni, fondamentali per il corretto svolgimento del procedimento arbitrale, per le quali si rinvia inevitabilmente al diritto nazionale. E anche in relazione a questioni ricomprese nell’ambito di applicazione materiale della convenzione, si è ben lontani di avere una disciplina del tutto unificata o quanto meno armonizzata, perché la maggior parte dei concetti fondamentali contenuti nel testo convenzionale non vengono definiti e, dunque, è inevitabile che si abbia diversità di interpretazione e applicazione nei diversi paesi. Inoltre, la Convenzione non prevede un tribunale o altro meccanismo incaricato di controllare che la sua interpretazione e applicazione avvenga in modo uniforme.File | Dimensione | Formato | |
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