Il lavoro esamina l'art. 2645-ter c.c., rubricato "Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela". Viene analizzato il contenuto della norma sia isolatamente che in relazione a quelle disposizioni con cui presenta maggiori punti di contatto. Quindi si ricostruisce la nozione di trust, con riguardo all'analisi delle disposizioni normative più significative della Convenzione dell'Aja del 1985 sulla legge regolatrice dei trusts e sul loro riconoscimento e sulla base dei contributi giurisprudenziali e dottrinali intervenuti nel tempo in merito al riconoscimento ed all'ammissibilità della figura del trust nel nostro ordinamento. A giudizio dell'A. la norma non risolve, come invece si ritiene da più parti, la questione dell'ammissibilità del trust interno, anzi, la novella legislativa pone nuovi profili di problematicità. L'art. 2645 ter, secondo l'A., non è una norma sugli atti, ma una norma sugli effetti e sulla loro opponibilità ai terzi. Pertanto, la novella risolve in senso positivo il problema della trascrivibilità del trust.
La norma di cui all'art. 2645-ter : nuovi spunti di riflessione in tema di trust / G. Peroni. - In: DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE. - ISSN 1593-2605. - 20:3-4(2006), pp. 575-606.
La norma di cui all'art. 2645-ter : nuovi spunti di riflessione in tema di trust
G. PeroniPrimo
2006
Abstract
Il lavoro esamina l'art. 2645-ter c.c., rubricato "Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela". Viene analizzato il contenuto della norma sia isolatamente che in relazione a quelle disposizioni con cui presenta maggiori punti di contatto. Quindi si ricostruisce la nozione di trust, con riguardo all'analisi delle disposizioni normative più significative della Convenzione dell'Aja del 1985 sulla legge regolatrice dei trusts e sul loro riconoscimento e sulla base dei contributi giurisprudenziali e dottrinali intervenuti nel tempo in merito al riconoscimento ed all'ammissibilità della figura del trust nel nostro ordinamento. A giudizio dell'A. la norma non risolve, come invece si ritiene da più parti, la questione dell'ammissibilità del trust interno, anzi, la novella legislativa pone nuovi profili di problematicità. L'art. 2645 ter, secondo l'A., non è una norma sugli atti, ma una norma sugli effetti e sulla loro opponibilità ai terzi. Pertanto, la novella risolve in senso positivo il problema della trascrivibilità del trust.Pubblicazioni consigliate
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