La pronuncia afferma la responsabilità omissiva dello Stato per il disastro aereo di Ustica, con conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno nei confronti dei familiari delle vittime. La Suprema Corte conferma così l’orientamento costante, in base al quale il rilievo giuridico del comportamento omissivo deve avvenire attraverso un’indagine in merito alla doverosità dell’azione da parte del soggetto che si ritiene responsabile. Tale accertamento è ritenuto indispensabile e prodromico rispetto all’analisi sull’efficienza causale dell’omissione, che andrà poi condotta verificando che l’evento dannoso non si sarebbe verificato ove l’agente avesse posto in essere la condotta impostagli, e che tale evento era tra quelli che l’obbligo di agire intendeva evitare. Pertanto, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo giuridico di osservare la regola cautelare omessa ed appurato che l’evento dannoso apparteneva al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, viene riconosciuta la responsabilità omissiva del soggetto inerte, essendo irrilevante che quest’ultimo avesse provato la non conoscenza in concreto dell’esistenza del pericolo.
La responsabilità omissiva dello Stato per il disastro aereo di Ustica: riconosciuto il risarcimento anche ai parenti delle vittime / L. Castelli. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 8-9:(2013), pp. 1065-1071.
La responsabilità omissiva dello Stato per il disastro aereo di Ustica: riconosciuto il risarcimento anche ai parenti delle vittime
L. CastelliPrimo
2013
Abstract
La pronuncia afferma la responsabilità omissiva dello Stato per il disastro aereo di Ustica, con conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno nei confronti dei familiari delle vittime. La Suprema Corte conferma così l’orientamento costante, in base al quale il rilievo giuridico del comportamento omissivo deve avvenire attraverso un’indagine in merito alla doverosità dell’azione da parte del soggetto che si ritiene responsabile. Tale accertamento è ritenuto indispensabile e prodromico rispetto all’analisi sull’efficienza causale dell’omissione, che andrà poi condotta verificando che l’evento dannoso non si sarebbe verificato ove l’agente avesse posto in essere la condotta impostagli, e che tale evento era tra quelli che l’obbligo di agire intendeva evitare. Pertanto, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo giuridico di osservare la regola cautelare omessa ed appurato che l’evento dannoso apparteneva al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, viene riconosciuta la responsabilità omissiva del soggetto inerte, essendo irrilevante che quest’ultimo avesse provato la non conoscenza in concreto dell’esistenza del pericolo.Pubblicazioni consigliate
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