Il contributo è dedicato alla tutela penale accordata a marchi e segni distintivi di prodotti industriali nella prospettiva dell’interesse collettivo della fiducia dei consumatori in quei mezzi di riconoscimento (la fede pubblica). Oggetto del lavoro sono pertanto i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. che puniscono, rispettivamente, contraffazione, alterazione, uso (art. 473 c.p.) e introduzione nello Stato e commercio (art. 474 c.p.) di marchi e segni di prodotti industriali contraffatti o alterati. Il bene della ‘fede pubblica’ rappresenta il filo conduttore dell’esame di alcuni soltanto tra i molti problemi interpretativi sollevati dalle norme incriminatrici in questione, prese in esame con riferimento alla più recente giurisprudenza, soprattutto di legittimità, e ad alcune modifiche normative intervenute nel 2009, con una riforma che ha inasprito il trattamento sanzionatorio dei reati in esame elevando le pene comminate e introducendo nuove disposizioni in tema di confisca (anche per equivalente) – art. 474 bis –, una nuova aggravante per l’ipotesi di fatto commesso “in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate” (474 ter), nonché la responsabilità da reato degli enti (art. 25 bis d.lgs. n. 231/2001). Il lavoro è articolato in due parti. 1) Nella prima parte, dopo un accenno al sistema codicistico di tutela penale dei marchi e dei segni distintivi, costruito sulla base dei diversi beni giuridici che vengono in rilievo, ci si sofferma sulla particolare prospettiva nella quale il marchio riceve tutela attraverso gli artt. 473 e 474 c.p., sottolineando come la tutela sia limitata ai soli marchi registrati. 2) Nella seconda partevengono quindi presi in esame i principali risvolti pratici, sostanziali e processuali, dell’inquadramento dei delitti in esame tra quelli contro la fede pubblica; inquadramento che non è peraltro pacifico, atteso che da più voci si prospettano tesi volte a enfatizzare la proprietà industriale come ulteriore bene giuridico, in una prospettiva , alquanto diffusa, di plurioffensività delle fattispecie di cui si tratta o, addirittura, in una prospettiva per il momento isolata, che individua nella proprietà industriale l’unico e vero bene giuridico oggetto di tutela.

La fiducia della collettività nel "marchio" e il valore penale del "segno" / G.L. Gatta - In: I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche / [a cura di] A. Bartolini, D. Brunelli, G. Caforio. - Napoli : Jovene, 2014. - ISBN 978-88-243-2301-7. - pp. 215-226 (( convegno I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche tenutosi a Assisi nel 2012.

La fiducia della collettività nel "marchio" e il valore penale del "segno"

G.L. Gatta
Primo
2014

Abstract

Il contributo è dedicato alla tutela penale accordata a marchi e segni distintivi di prodotti industriali nella prospettiva dell’interesse collettivo della fiducia dei consumatori in quei mezzi di riconoscimento (la fede pubblica). Oggetto del lavoro sono pertanto i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. che puniscono, rispettivamente, contraffazione, alterazione, uso (art. 473 c.p.) e introduzione nello Stato e commercio (art. 474 c.p.) di marchi e segni di prodotti industriali contraffatti o alterati. Il bene della ‘fede pubblica’ rappresenta il filo conduttore dell’esame di alcuni soltanto tra i molti problemi interpretativi sollevati dalle norme incriminatrici in questione, prese in esame con riferimento alla più recente giurisprudenza, soprattutto di legittimità, e ad alcune modifiche normative intervenute nel 2009, con una riforma che ha inasprito il trattamento sanzionatorio dei reati in esame elevando le pene comminate e introducendo nuove disposizioni in tema di confisca (anche per equivalente) – art. 474 bis –, una nuova aggravante per l’ipotesi di fatto commesso “in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate” (474 ter), nonché la responsabilità da reato degli enti (art. 25 bis d.lgs. n. 231/2001). Il lavoro è articolato in due parti. 1) Nella prima parte, dopo un accenno al sistema codicistico di tutela penale dei marchi e dei segni distintivi, costruito sulla base dei diversi beni giuridici che vengono in rilievo, ci si sofferma sulla particolare prospettiva nella quale il marchio riceve tutela attraverso gli artt. 473 e 474 c.p., sottolineando come la tutela sia limitata ai soli marchi registrati. 2) Nella seconda partevengono quindi presi in esame i principali risvolti pratici, sostanziali e processuali, dell’inquadramento dei delitti in esame tra quelli contro la fede pubblica; inquadramento che non è peraltro pacifico, atteso che da più voci si prospettano tesi volte a enfatizzare la proprietà industriale come ulteriore bene giuridico, in una prospettiva , alquanto diffusa, di plurioffensività delle fattispecie di cui si tratta o, addirittura, in una prospettiva per il momento isolata, che individua nella proprietà industriale l’unico e vero bene giuridico oggetto di tutela.
contraffazione di marchi e segni distintivi ; marchio ; contraffazione ; fede pubblica ; art. 473 c.p. ; art. 474 c.p. ; diritto penale dei marchi
Settore IUS/17 - Diritto Penale
2014
Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria
Book Part (author)
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/244625
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact