La Cassazione conferma l'inammissibilità dell'appello statuita dalla Corte di merito, ma a parere dell'Autrice si fa criticare per aver ricollegato l'inammissibilità all'inosservanza del termine fissato dal giudicante per notificare l'atto di appello, termine reputato perentorio; tale sanzione avrebbe dovuto accedere alla violazione del termine in origine fissato dal presidente, ancorché reputato ordinatorio: la disciplina dei termini, infatti, deve ora essere interpretata, dando piena applicazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Appello nei giudizi di separazione e divorzio e termini per le notificazioni / C. Spaccapelo. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 2007:3(2007), pp. 269-269.
Appello nei giudizi di separazione e divorzio e termini per le notificazioni
C. SpaccapeloPrimo
2007
Abstract
La Cassazione conferma l'inammissibilità dell'appello statuita dalla Corte di merito, ma a parere dell'Autrice si fa criticare per aver ricollegato l'inammissibilità all'inosservanza del termine fissato dal giudicante per notificare l'atto di appello, termine reputato perentorio; tale sanzione avrebbe dovuto accedere alla violazione del termine in origine fissato dal presidente, ancorché reputato ordinatorio: la disciplina dei termini, infatti, deve ora essere interpretata, dando piena applicazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo.Pubblicazioni consigliate
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