La sentenza affronta in modo non condivisibile e poco in linea con il dato normativo nazionale ed europeo alcune importanti questioni relative alla nozione e alla negoziazione dei contratti di interest rate swap. Fra le altre cose, viene deciso che la negoziazione di tali strumenti derivati fa assumere all’intermediario il ruolo di mandatario dell’investitore e di titolare di un ufficio di diritto privato. Ma soprattutto viene affermato che la causa dei contratti swap risiede in una scommessa stipulata fra intermediari e investitori che deve essere razionale per entrambi gli scommettitori. Secondo la Corte, ciò significa che anche il cliente deve essere messo in condizione di poter misurare i rischi assunti e che l’intermediario deve dunque esplicitare nel testo contrattuale una serie di elementi (il valore del derivato, gli scenari probabilistici, i costi impliciti e quelli di recesso) in difetto dei quali lo swap è nullo per mancanza di causa, e non risolvibile per violazione di una regola di condotta o di un obbligo informativo. In sostanza, ciò comporta la «trasformazione», peraltro retroattiva, degli obblighi informativi di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104 in requisititi di validità dei contratti swap, così venendo meno al principio di non interferenza fra norme di comportamento e norme di validità più volte sancito dalla Suprema Corte

Una sentenza in materia di contratti swap poco in linea con il diritto nazionale ed europeo / L. Calzolari. - In: LE SOCIETÀ. - ISSN 1591-2094. - 2014:4(2014 Apr), pp. 441-468.

Una sentenza in materia di contratti swap poco in linea con il diritto nazionale ed europeo

L. Calzolari
2014

Abstract

La sentenza affronta in modo non condivisibile e poco in linea con il dato normativo nazionale ed europeo alcune importanti questioni relative alla nozione e alla negoziazione dei contratti di interest rate swap. Fra le altre cose, viene deciso che la negoziazione di tali strumenti derivati fa assumere all’intermediario il ruolo di mandatario dell’investitore e di titolare di un ufficio di diritto privato. Ma soprattutto viene affermato che la causa dei contratti swap risiede in una scommessa stipulata fra intermediari e investitori che deve essere razionale per entrambi gli scommettitori. Secondo la Corte, ciò significa che anche il cliente deve essere messo in condizione di poter misurare i rischi assunti e che l’intermediario deve dunque esplicitare nel testo contrattuale una serie di elementi (il valore del derivato, gli scenari probabilistici, i costi impliciti e quelli di recesso) in difetto dei quali lo swap è nullo per mancanza di causa, e non risolvibile per violazione di una regola di condotta o di un obbligo informativo. In sostanza, ciò comporta la «trasformazione», peraltro retroattiva, degli obblighi informativi di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104 in requisititi di validità dei contratti swap, così venendo meno al principio di non interferenza fra norme di comportamento e norme di validità più volte sancito dalla Suprema Corte
Mifid ; 2004/39/CE ; 2006/73/CE ; consulenza ; swap ; interest rate swap ; IRS
Settore IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
Settore IUS/04 - Diritto Commerciale
apr-2014
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