L'A. commenta la sentenza (Cass. S.U., 24 ottobre 2013, n. 12228, ric. Maldera) con la quale le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla principale questione posta dalla riforma dei delitti contro la P.A. attuata con l. 6 novembre 2012, n. 190: qual è la linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dall'art. 319 quater c.p., di nuova introduzione). All’esito di un articolato percorso argomentativo, le SU individuano il fondamentale criterio differenziale tra le due fattispecie “nella dicotomia minaccia-non minaccia, che “è l’altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo”. La minaccia (prospettazione di un danno ingiusto) è il tipico mezzo di coazione del privato nella concussione, che è un reato plurioffensivo: contro la P.A. e contro il privato stesso, costretto alla promessa o alla dazione indebita. Le modalità della condotta induttiva, rilevanti ai sensi dell’art. 319-quater c.p., che configura un reato monoffensivo, posto a tutela di interessi meramente pubblicistici, devono necessariamente essere diverse dalla minaccia, perché dove non vi è vittima (il privato che effettua la promessa o la dazione indebita – in vista di un vantaggio – è concorrente nel reato) non vi è minaccia.

La dicotomia 'minaccia'-'non minaccia' quale criterio differenziale tra le fattispecie di concussione e di induzione indebita ex art. 319-quater c.p / G.L. Gatta. - In: LA RIVISTA NELDIRITTO. - ISSN 2280-921X. - 2014:5(2014 May), pp. 944-948.

La dicotomia 'minaccia'-'non minaccia' quale criterio differenziale tra le fattispecie di concussione e di induzione indebita ex art. 319-quater c.p.

G.L. Gatta
2014

Abstract

L'A. commenta la sentenza (Cass. S.U., 24 ottobre 2013, n. 12228, ric. Maldera) con la quale le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla principale questione posta dalla riforma dei delitti contro la P.A. attuata con l. 6 novembre 2012, n. 190: qual è la linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dall'art. 319 quater c.p., di nuova introduzione). All’esito di un articolato percorso argomentativo, le SU individuano il fondamentale criterio differenziale tra le due fattispecie “nella dicotomia minaccia-non minaccia, che “è l’altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo”. La minaccia (prospettazione di un danno ingiusto) è il tipico mezzo di coazione del privato nella concussione, che è un reato plurioffensivo: contro la P.A. e contro il privato stesso, costretto alla promessa o alla dazione indebita. Le modalità della condotta induttiva, rilevanti ai sensi dell’art. 319-quater c.p., che configura un reato monoffensivo, posto a tutela di interessi meramente pubblicistici, devono necessariamente essere diverse dalla minaccia, perché dove non vi è vittima (il privato che effettua la promessa o la dazione indebita – in vista di un vantaggio – è concorrente nel reato) non vi è minaccia.
Concussione ; induzione indebita ; art. 319 quater c.p. ; art. 319-quater c.p. ; art. 317 c.p. ; legge Severino ; l. 190/2012 ; Sezioni Unite Maldera
Settore IUS/17 - Diritto Penale
mag-2014
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