This work focuses on the negligent aiding and abetting someone else’s negligent or intentional crime in Italian and German criminal law. The first part provides an analysis of the scholarship and the case law developed under the Zanardelli Code, on the incompatibility between cooperation in a crime and negligence. Art. 113 of that Code, indeed, aiming at filling possible gaps of impunity, introduced the “cooperation in negligent crime”. In particular, this analysis attempts to identify the distinguishing feature of negligent cooperation, in contrast with the “simultaneous presence of independent causes due to negligence”, regulated by art. 41 of the penal code: such element consists in the “awareness of cooperating with other persons”. Not only does this rule display a regulatory function, but it also performs an incriminating function for various types of crimes:. It’s then pointed out that it’s also possible, on the basis of art. 110 p.c., to construct a crime of negligent aiding and abetting someone’s negligent misdemeanors. As to the controversial hypothesis of the negligent aiding and abetting someone’s intentional crime, the so called dogma of unity of abettors’ responsibility can be overcome by other arguments, suggesting that this form of cooperation, is admissible in the light of the law in force. The second part of the work is concerned with German law. recently some German scholars supported the configurability of a “negligent cooperation in committing a crime (fahrlässige Mittäterschaft)” according to § 25, Abs. 2, StGB. There are no rules that prevent this solution. moreover, the Italian debate shows that the theory that limits persons’ cooperation in committing a crime only to intentional crimes can be overcome. Nevertheless, in the case of fahrlässige Mittäterschaft, the proof that the single contribution caused the event should be considered necessary. The remaining chapter analyzes the main developments of the German debate about negligent cooperation in an intentional crime, from the oldest doctrine of the so called prohibition of recourse (Regressverbot) to the current doctrine of the objective ascription of the event. According to the more persuasive opinion, it is possible to construct a responsibility of the first negligent abetter (although in his own personal capacity), if he aids the second one’s recognizable inclination to crime.

Il presente lavoro verte sul concorso colposo nel reato colposo e nel reato doloso all’interno dell’ordinamento penale italiano e in quello tedesco. Nella prima parte del lavoro si ricostruiscono i contrasti dottrinali e giurisprudenziali sviluppatisi durante la vigenza del Codice Zanardelli circa la compatibilità tra l’istituto del concorso di persone e la colpa. Si mette quindi in evidenza che il legislatore italiano del 1930, sollecitato anche dalla preoccupazione di colmare eventuali lacune d’impunità, ha scelto di introdurre nel codice penale l’art. 113, che prevede la “cooperazione nel delitto colposo”. Si analizza poi in modo particolare quale sia l’elemento che caratterizza la cooperazione colposa rispetto al “concorso di cause colpose indipendenti” di cui all’art. 41 c.p.: secondo la soluzione a cui si è inteso aderire nel presente lavoro, tale elemento consiste nella “consapevolezza di cooperare con altri”. Si evidenzia che la norma, oltre che adempiere a una funzione di disciplina, svolge una funzione incriminatrice per i reati a forma vincolata, per i reati propri, per i reati di mera condotta e, in alcuni casi, per i reati omissivi, ma non con riferimento ai reati di evento a forma libera (come sostenuto, invece, da parte della dottrina). Si rileva poi che è possibile, sulla base dell’art. 110 c.p., ritenere configurabile anche un concorso colposo nelle contravvenzioni colpose. Quanto alla controversa configurabilità del concorso colposo nel reato doloso, si pone in rilievo che il c.d. dogma dell’unitarietà del titolo di responsabilità dei concorrenti è superabile e che tale forma di concorso, sulla base di diverse argomentazioni, appare ammissibile alla luce delle norme vigenti. Nella seconda parte del lavoro, nel capitolo 1, si pone in luce che recentemente in Germania alcune voci della dottrina si sono espresse a favore della configurabilità di una “coautoria colposa (fahrlässige Mittäterschaft)” ai sensi del § 25, Abs. 2, StGB. Non sembra che sussistano preclusioni per tale istituto nella lettera della legge; inoltre, l’esperienza italiana mostra che è superabile la teoria per cui il concorso di persone possa ammettersi solo in presenza del dolo. Tuttavia, non appare condivisibile l’orientamento che considera non necessaria nell’ipotesi di fahrlässige Mittäterschaft la prova del nesso di causalità tra il singolo contributo e l’evento. Nel secondo e ultimo capitolo si tratteggiano le principali tappe del dibattito sviluppatosi in Germania intorno al tema del concorso colposo nel reato doloso: si prendono le mosse dall’analisi della più antica dottrina del c.d. divieto di regresso (Regressverbot) fino a giungere all’attuale soluzione elaborata dalla dottrina dell’imputazione oggettiva dell’evento. È condivisibile l’opinione che ritiene configurabile la responsabilità (seppure, nell’ordinamento tedesco, a titolo monosoggettivo) in capo al primo agente in colpa, qualora costui favorisca la riconoscibile l’inclinazione al reato del secondo agente.

IL CONCORSO COLPOSO NEL REATO COLPOSO E NEL REATO DOLOSO.TEORIA E PRASSI IN ITALIA E IN GERMANIA / M. Borghi ; tutor: F. Basile ; coordinatore: F. Viganò. DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE "CESARE BECCARIA", 2014 Mar 28. 26. ciclo, Anno Accademico 2013. [10.13130/borghi-marta_phd2014-03-28].

IL CONCORSO COLPOSO NEL REATO COLPOSO E NEL REATO DOLOSO.TEORIA E PRASSI IN ITALIA E IN GERMANIA

M. Borghi
2014

Abstract

This work focuses on the negligent aiding and abetting someone else’s negligent or intentional crime in Italian and German criminal law. The first part provides an analysis of the scholarship and the case law developed under the Zanardelli Code, on the incompatibility between cooperation in a crime and negligence. Art. 113 of that Code, indeed, aiming at filling possible gaps of impunity, introduced the “cooperation in negligent crime”. In particular, this analysis attempts to identify the distinguishing feature of negligent cooperation, in contrast with the “simultaneous presence of independent causes due to negligence”, regulated by art. 41 of the penal code: such element consists in the “awareness of cooperating with other persons”. Not only does this rule display a regulatory function, but it also performs an incriminating function for various types of crimes:. It’s then pointed out that it’s also possible, on the basis of art. 110 p.c., to construct a crime of negligent aiding and abetting someone’s negligent misdemeanors. As to the controversial hypothesis of the negligent aiding and abetting someone’s intentional crime, the so called dogma of unity of abettors’ responsibility can be overcome by other arguments, suggesting that this form of cooperation, is admissible in the light of the law in force. The second part of the work is concerned with German law. recently some German scholars supported the configurability of a “negligent cooperation in committing a crime (fahrlässige Mittäterschaft)” according to § 25, Abs. 2, StGB. There are no rules that prevent this solution. moreover, the Italian debate shows that the theory that limits persons’ cooperation in committing a crime only to intentional crimes can be overcome. Nevertheless, in the case of fahrlässige Mittäterschaft, the proof that the single contribution caused the event should be considered necessary. The remaining chapter analyzes the main developments of the German debate about negligent cooperation in an intentional crime, from the oldest doctrine of the so called prohibition of recourse (Regressverbot) to the current doctrine of the objective ascription of the event. According to the more persuasive opinion, it is possible to construct a responsibility of the first negligent abetter (although in his own personal capacity), if he aids the second one’s recognizable inclination to crime.
28-mar-2014
Il presente lavoro verte sul concorso colposo nel reato colposo e nel reato doloso all’interno dell’ordinamento penale italiano e in quello tedesco. Nella prima parte del lavoro si ricostruiscono i contrasti dottrinali e giurisprudenziali sviluppatisi durante la vigenza del Codice Zanardelli circa la compatibilità tra l’istituto del concorso di persone e la colpa. Si mette quindi in evidenza che il legislatore italiano del 1930, sollecitato anche dalla preoccupazione di colmare eventuali lacune d’impunità, ha scelto di introdurre nel codice penale l’art. 113, che prevede la “cooperazione nel delitto colposo”. Si analizza poi in modo particolare quale sia l’elemento che caratterizza la cooperazione colposa rispetto al “concorso di cause colpose indipendenti” di cui all’art. 41 c.p.: secondo la soluzione a cui si è inteso aderire nel presente lavoro, tale elemento consiste nella “consapevolezza di cooperare con altri”. Si evidenzia che la norma, oltre che adempiere a una funzione di disciplina, svolge una funzione incriminatrice per i reati a forma vincolata, per i reati propri, per i reati di mera condotta e, in alcuni casi, per i reati omissivi, ma non con riferimento ai reati di evento a forma libera (come sostenuto, invece, da parte della dottrina). Si rileva poi che è possibile, sulla base dell’art. 110 c.p., ritenere configurabile anche un concorso colposo nelle contravvenzioni colpose. Quanto alla controversa configurabilità del concorso colposo nel reato doloso, si pone in rilievo che il c.d. dogma dell’unitarietà del titolo di responsabilità dei concorrenti è superabile e che tale forma di concorso, sulla base di diverse argomentazioni, appare ammissibile alla luce delle norme vigenti. Nella seconda parte del lavoro, nel capitolo 1, si pone in luce che recentemente in Germania alcune voci della dottrina si sono espresse a favore della configurabilità di una “coautoria colposa (fahrlässige Mittäterschaft)” ai sensi del § 25, Abs. 2, StGB. Non sembra che sussistano preclusioni per tale istituto nella lettera della legge; inoltre, l’esperienza italiana mostra che è superabile la teoria per cui il concorso di persone possa ammettersi solo in presenza del dolo. Tuttavia, non appare condivisibile l’orientamento che considera non necessaria nell’ipotesi di fahrlässige Mittäterschaft la prova del nesso di causalità tra il singolo contributo e l’evento. Nel secondo e ultimo capitolo si tratteggiano le principali tappe del dibattito sviluppatosi in Germania intorno al tema del concorso colposo nel reato doloso: si prendono le mosse dall’analisi della più antica dottrina del c.d. divieto di regresso (Regressverbot) fino a giungere all’attuale soluzione elaborata dalla dottrina dell’imputazione oggettiva dell’evento. È condivisibile l’opinione che ritiene configurabile la responsabilità (seppure, nell’ordinamento tedesco, a titolo monosoggettivo) in capo al primo agente in colpa, qualora costui favorisca la riconoscibile l’inclinazione al reato del secondo agente.
Settore IUS/17 - Diritto Penale
cooperazione nel delitto colposo ; concorso colposo nel reato doloso ; consapevolezza di cooperare con altri ; concorso colposo nelle contravvenzioni colpose ; coautoria colposa nel diritto penale tedesco ; fahrlässige Mittäterschaft ; divieto di regresso ; Regressverbot
BASILE, FABIO
VIGANO', FRANCESCO
Doctoral Thesis
IL CONCORSO COLPOSO NEL REATO COLPOSO E NEL REATO DOLOSO.TEORIA E PRASSI IN ITALIA E IN GERMANIA / M. Borghi ; tutor: F. Basile ; coordinatore: F. Viganò. DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE "CESARE BECCARIA", 2014 Mar 28. 26. ciclo, Anno Accademico 2013. [10.13130/borghi-marta_phd2014-03-28].
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