Con la sentenza n. 191 del 2013 la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia afferma che responsabile per le obbligazioni tributarie di un'associazione sportiva non riconosciuta può essere il soggetto che abbia sottoscritto i documenti inviati all'Agenzia delle entrate, al di là della mera titolarità della rappresentanza formale. La pronuncia offre lo spunto per esaminare le ipotesi di responsabilità di soggetti estranei al presupposto imponibile, tra le quali quella delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta. L'estraneità dal presupposto imponibile di per sé non implica, infatti, incapacità di essere un (ulteriore e concorrente) centro di imputazione degli effetti che esso produce.
Responsabilità per imposte e sanzioni di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta / G. Ragucci. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - 06/2014:(2014 Feb 10), pp. 479-488.
Responsabilità per imposte e sanzioni di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta
G. RagucciPrimo
2014
Abstract
Con la sentenza n. 191 del 2013 la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia afferma che responsabile per le obbligazioni tributarie di un'associazione sportiva non riconosciuta può essere il soggetto che abbia sottoscritto i documenti inviati all'Agenzia delle entrate, al di là della mera titolarità della rappresentanza formale. La pronuncia offre lo spunto per esaminare le ipotesi di responsabilità di soggetti estranei al presupposto imponibile, tra le quali quella delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta. L'estraneità dal presupposto imponibile di per sé non implica, infatti, incapacità di essere un (ulteriore e concorrente) centro di imputazione degli effetti che esso produce.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.