Mettendo a confronto due recenti sentenze della Cassazione, l'Autore evidenzia i principali snodi problematici che contrassegnano la prova del nesso causale nei processi penali per patologie amianto-correlate. Con la sentenza n. 33311 del 2012 la Cassazione ha confermato le condanne per omicidio colposo inflitte ad alcuni dirigenti della società Fincantieri, accusati di aver cagionato la morte di tredici persone esposte all'amianto proveniente dai cantieri navali (si trattava di alcuni dipendenti addetti a mansioni comportanti il contatto con l'amianto, nonché di alcune delle loro mogli, le quali inalavano le fibre tossiche lavando le tute da lavoro dei mariti). Il presente contributo, dopo una breve ricostruzione della vicenda processuale, mette in luce come i principi affermati dalla Cassazione in punto di causalità risultino a ben guardare diversi rispetto a quelli contenuti in un'altra recente sentenza resa della Quarta Sezione nella materia delle patologie da amianto, la n. 43786 del 2010 (meglio nota come sentenza Cozzini, la quale aveva annullato con rinvio le condanne inflitte ad alcuni dirigenti della società Ferrovie Trento Malè, accusati di aver cagionato la morte di un dipendente esposto all'amianto). Dal confronto tra le due pronunce emergono profili di contrasto che chiamano in causa questioni dogmatiche da tempo dibattute: la qualificazione delle condotte del garante come commissive od omissive; la conseguente impostazione del giudizio controfattuale come esplicativo o predittivo; il grado di probabilità che deve assistere il giudizio di evitabilità dell'evento lesivo. Ad avviso dell'Autore, tuttavia, la differenza di fondo tra le due sentenze si gioca su un altro piano: quello della profondità del sindacato cui vengono sottoposte le motivazioni delle sentenze di merito in punto di prova della causalità, e in particolare di prova dell'efficacia almeno con-causale delle esposizioni ad amianto rispetto all'insorgenza e al concreto decorso della patologia.

Ancora oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità sulle morti da amianto / S. Zirulia. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2039-1676. - (2012 Oct 11).

Ancora oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità sulle morti da amianto

S. Zirulia
Primo
2012

Abstract

Mettendo a confronto due recenti sentenze della Cassazione, l'Autore evidenzia i principali snodi problematici che contrassegnano la prova del nesso causale nei processi penali per patologie amianto-correlate. Con la sentenza n. 33311 del 2012 la Cassazione ha confermato le condanne per omicidio colposo inflitte ad alcuni dirigenti della società Fincantieri, accusati di aver cagionato la morte di tredici persone esposte all'amianto proveniente dai cantieri navali (si trattava di alcuni dipendenti addetti a mansioni comportanti il contatto con l'amianto, nonché di alcune delle loro mogli, le quali inalavano le fibre tossiche lavando le tute da lavoro dei mariti). Il presente contributo, dopo una breve ricostruzione della vicenda processuale, mette in luce come i principi affermati dalla Cassazione in punto di causalità risultino a ben guardare diversi rispetto a quelli contenuti in un'altra recente sentenza resa della Quarta Sezione nella materia delle patologie da amianto, la n. 43786 del 2010 (meglio nota come sentenza Cozzini, la quale aveva annullato con rinvio le condanne inflitte ad alcuni dirigenti della società Ferrovie Trento Malè, accusati di aver cagionato la morte di un dipendente esposto all'amianto). Dal confronto tra le due pronunce emergono profili di contrasto che chiamano in causa questioni dogmatiche da tempo dibattute: la qualificazione delle condotte del garante come commissive od omissive; la conseguente impostazione del giudizio controfattuale come esplicativo o predittivo; il grado di probabilità che deve assistere il giudizio di evitabilità dell'evento lesivo. Ad avviso dell'Autore, tuttavia, la differenza di fondo tra le due sentenze si gioca su un altro piano: quello della profondità del sindacato cui vengono sottoposte le motivazioni delle sentenze di merito in punto di prova della causalità, e in particolare di prova dell'efficacia almeno con-causale delle esposizioni ad amianto rispetto all'insorgenza e al concreto decorso della patologia.
salute e sicurezza sul lavoro ; amianto ; omicidio colposo ; causalità ; epidemiologia ; sindacato della Cassazione
Settore IUS/17 - Diritto Penale
11-ott-2012
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1760-ancora_oscillazioni_nella_giurisprudenza_di_legittimit___sulle____morti_da_amianto__/
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