Le innovazioni legislative degli ultimi mesi hanno indotto un dibattito che, mai prima, si è incentrato sul confine tra colpa lieve e colpa grave. Ciò sia per le norme approvate che intendono influire sul giudizio in tema di responsabilità sanitaria in ambito penale, sia per le ripercussioni che si stanno instaurando nella giustizia contabile in tema di rivalsa nei confronti del personale sanitario. L’argomento merita un’attenta valutazione poiché, da un’analisi generale della giurisprudenza, si osserva come tali concetti possono essere interpretati in modo differenziato nei diversi ambiti di giudizio. Peraltro, anche la Corte di Cassazione (Sent. 9 aprile 2013, IV Sez. Pen.Rel, Blaiotta) si è tempestivamente occupata del problema con interessanti spunti di riflessione. Emerge con urgenza la necessità di individuare elementi di omogeneizzazione di tali concetti nei settori che attengono la responsabilità professionale medica e, alla luce delle enuciazioni della più recente giurisprudenza, si pone anche l’interrogativo sul possibile ruolo medico legale nel contribuire tecnicamente a sostenere motivatamente questo giudizio in ambito decisionale giudiziario.
LA COLPA PROFESSIONALE SANITARIA “GRAVE”, “LIEVE”, CONCETTO UNITARIO O PLEOMORFICO? / R. Zoia. ((Intervento presentato al convegno SIMLA-HUMAN DIGNITY AND RESPECT: HEALTH DECISION PROCESS. PARADIGMATIC CASES IN OBSTETRICS tenutosi a Ferrara nel 2013.
LA COLPA PROFESSIONALE SANITARIA “GRAVE”, “LIEVE”, CONCETTO UNITARIO O PLEOMORFICO?
R. ZoiaPrimo
2013
Abstract
Le innovazioni legislative degli ultimi mesi hanno indotto un dibattito che, mai prima, si è incentrato sul confine tra colpa lieve e colpa grave. Ciò sia per le norme approvate che intendono influire sul giudizio in tema di responsabilità sanitaria in ambito penale, sia per le ripercussioni che si stanno instaurando nella giustizia contabile in tema di rivalsa nei confronti del personale sanitario. L’argomento merita un’attenta valutazione poiché, da un’analisi generale della giurisprudenza, si osserva come tali concetti possono essere interpretati in modo differenziato nei diversi ambiti di giudizio. Peraltro, anche la Corte di Cassazione (Sent. 9 aprile 2013, IV Sez. Pen.Rel, Blaiotta) si è tempestivamente occupata del problema con interessanti spunti di riflessione. Emerge con urgenza la necessità di individuare elementi di omogeneizzazione di tali concetti nei settori che attengono la responsabilità professionale medica e, alla luce delle enuciazioni della più recente giurisprudenza, si pone anche l’interrogativo sul possibile ruolo medico legale nel contribuire tecnicamente a sostenere motivatamente questo giudizio in ambito decisionale giudiziario.Pubblicazioni consigliate
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