L’omessa esibizione dei documenti da parte degli stranieri ‘irregolari’, dopo la riformulazione dell’art. 6, co. 3 t.u. imm. ad opera della l. n. 94/2009, non costituisce più reato. La Cassazione, dopo aver in un primo tempo negato l’intervenuta abolitio criminis, l’ha infatti poi riconosciuta, nel 2011, a Sezioni Unite. Non è peraltro corretto – perché contrario ai principi del sistema – affermare che l’effetto abolitivo consegue a un mutamento giurisprudenziale e che, pertanto, non sono revocabili le sentenze di condanna passate in giudicato prima della pronuncia delle S.U. E’ vero che la Corte costituzionale (sent. 230/2012) ha escluso che l’art. 673 c.p.p. possa trovare appli-cazione in caso di mutamento giurisprudenziale con effetti abolitivi; ma è altresì vero, come sottolinea l’ordinanza annotata, che l’abolitio criminis è sempre opera del legislatore, e che la sentenza della Suprema Corte, pur resa nel suo più autorevole consesso, non ha alcuna efficacia costitutiva dell’intervenuta abolizione del reato. Devono pertanto essere revocate le condanne per il predetto reato, pronunciate nei confronti degli stranieri irregolari e passate in giudicato: tanto quelle relative a fatti commessi prima della riforma del 2009, come nel caso dell’ordinanza annotata, quanto, attraverso un’interpretazione dell’art. 673 c.p.p. conforme a Costituzione, quelle relative a fatti commessi dopo quella riforma, e pronunciate per errore dal giudice di cognizione allorché il fatto non era più previsto dalla legge come reato.

Mutamento di giurisprudenza e revoca del giudicato : a proposito dell'art. 6, co. 3 t.u. imm / G.L. Gatta. - In: IL CORRIERE DEL MERITO. - ISSN 1825-5345. - 3(2013), pp. 300-307.

Mutamento di giurisprudenza e revoca del giudicato : a proposito dell'art. 6, co. 3 t.u. imm

G.L. Gatta
Primo
2013

Abstract

L’omessa esibizione dei documenti da parte degli stranieri ‘irregolari’, dopo la riformulazione dell’art. 6, co. 3 t.u. imm. ad opera della l. n. 94/2009, non costituisce più reato. La Cassazione, dopo aver in un primo tempo negato l’intervenuta abolitio criminis, l’ha infatti poi riconosciuta, nel 2011, a Sezioni Unite. Non è peraltro corretto – perché contrario ai principi del sistema – affermare che l’effetto abolitivo consegue a un mutamento giurisprudenziale e che, pertanto, non sono revocabili le sentenze di condanna passate in giudicato prima della pronuncia delle S.U. E’ vero che la Corte costituzionale (sent. 230/2012) ha escluso che l’art. 673 c.p.p. possa trovare appli-cazione in caso di mutamento giurisprudenziale con effetti abolitivi; ma è altresì vero, come sottolinea l’ordinanza annotata, che l’abolitio criminis è sempre opera del legislatore, e che la sentenza della Suprema Corte, pur resa nel suo più autorevole consesso, non ha alcuna efficacia costitutiva dell’intervenuta abolizione del reato. Devono pertanto essere revocate le condanne per il predetto reato, pronunciate nei confronti degli stranieri irregolari e passate in giudicato: tanto quelle relative a fatti commessi prima della riforma del 2009, come nel caso dell’ordinanza annotata, quanto, attraverso un’interpretazione dell’art. 673 c.p.p. conforme a Costituzione, quelle relative a fatti commessi dopo quella riforma, e pronunciate per errore dal giudice di cognizione allorché il fatto non era più previsto dalla legge come reato.
Abolitio criminis ; revoca sentenza di condanna ; mutamento giurisprudenziale ; giudicato ; stranieri ; permesso di soggiorno ; esibizione documenti
Settore IUS/17 - Diritto Penale
2013
Article (author)
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