L’infanticidio è attualmente previsto in Italia dall'art. 578: “La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al comma primo si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. [omissis]”. Nel nostro Paese, dunque, dovrebbe più propriamente parlarsi di “infanticidio” esclusivamente qualora la madre si trovi nelle anzidette condizioni di abbandono materiale e morale. Peraltro la criminologia riconosce la specificità dell’uccisione del neonato, e differenzia tra il neonaticidio e il figlicidio in base a considerazioni di ordine psicologico, psicopatologico, sociale, statistico, che vengono riportate. In particolare, nella madre neonaticida vi sarebbe dunque una perversione dell’attaccamento/separazione, e un legame simbiotico che non si riesce a superare. Quasi tutti gli Autori ritengono che solo una minoranza di neonaticide (e di figlicide) siano malate mentali. Viene riportata una serie di tipologie situazionali e motivazionali, in un continuum che va dall’assenza di patologia, via via verso la patologia più grave. Sono inoltre descritti inoltre il c.d. “Complesso di Medea” e la “negazione della gravidanza”. Fra le situazioni più prettamente patologiche, si ritrovano neonaticidi attuati in presenza di psicopatologie puerperali; le situazioni di quelle madri che desiderano uccidersi e uccidono il figlio; quella dell’omicidio pietatis causa. Viene riportato un caso esemplificativo della scarsa conoscenza dei fattori di rischio per il figlicidio anche da parte dei medici. In conclusione di discute sull’opportunità di conservare nel nostro codice il trattamento particolarmente indulgente per la madre infanticida.

Neonaticidio e infanticidio materno / I. Merzagora, A. Rancati. - In: RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA. - ISSN 1129-6437. - 136:3(2012), pp. 107-124.

Neonaticidio e infanticidio materno

I. Merzagora
Primo
;
2012

Abstract

L’infanticidio è attualmente previsto in Italia dall'art. 578: “La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al comma primo si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. [omissis]”. Nel nostro Paese, dunque, dovrebbe più propriamente parlarsi di “infanticidio” esclusivamente qualora la madre si trovi nelle anzidette condizioni di abbandono materiale e morale. Peraltro la criminologia riconosce la specificità dell’uccisione del neonato, e differenzia tra il neonaticidio e il figlicidio in base a considerazioni di ordine psicologico, psicopatologico, sociale, statistico, che vengono riportate. In particolare, nella madre neonaticida vi sarebbe dunque una perversione dell’attaccamento/separazione, e un legame simbiotico che non si riesce a superare. Quasi tutti gli Autori ritengono che solo una minoranza di neonaticide (e di figlicide) siano malate mentali. Viene riportata una serie di tipologie situazionali e motivazionali, in un continuum che va dall’assenza di patologia, via via verso la patologia più grave. Sono inoltre descritti inoltre il c.d. “Complesso di Medea” e la “negazione della gravidanza”. Fra le situazioni più prettamente patologiche, si ritrovano neonaticidi attuati in presenza di psicopatologie puerperali; le situazioni di quelle madri che desiderano uccidersi e uccidono il figlio; quella dell’omicidio pietatis causa. Viene riportato un caso esemplificativo della scarsa conoscenza dei fattori di rischio per il figlicidio anche da parte dei medici. In conclusione di discute sull’opportunità di conservare nel nostro codice il trattamento particolarmente indulgente per la madre infanticida.
neonaticidio ; infanticidio ; depressione postpartum
Settore MED/43 - Medicina Legale
2012
Article (author)
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