L’ordinanza del giudice tutelare di Spoleto, resa nell’ambito di un procedimento per l’interruzione volontaria di gravidanza di una minore, ha sottoposto nuovamente una questione di legittimità costituzionale sulla l. n. 194 al Giudice delle Leggi. In particolare, il giudice a quo ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 4, nella parte in cui prevede la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza, in riferimento agli artt. 2, 11, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost. La decisione della Corte costituzionale, nel senso della manifesta inammissibilità della questione, offre l’occasione per svolgere alcune considerazioni sia sui profili critici dell’ordinanza di rimessione, sia sulle stesse motivazioni poste a fondamento della pronuncia della Corte. In particolare, dopo aver inquadrato quest’ultima nell’ambito della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, si può verificare in che modo la questione sollevata, alla luce della natura e del contenuto della disciplina oggetto di censura, avrebbe potuto costituire una importante occasione, per il Giudice delle Leggi, per redigere una motivazione più articolata e dunque offrire indicazioni di merito più incisive, pure nell’ambito della decisione, che si condivide, di manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione. 2. La manifesta inammissibilità della questione 3. Il richiamo alla pronuncia della Corte di Giustizia 4. La natura di legge a contenuto costituzionalmente vincolato 5. La rilevanza in caso di aborto 6. Conclusioni

Una nuova censura (nuovamente respinta) nei confronti della l. n. 194 del 1978 / B. Liberali. - In: BIODIRITTO. - ISSN 2280-9945. - (2012 Oct), pp. 1-9.

Una nuova censura (nuovamente respinta) nei confronti della l. n. 194 del 1978

B. Liberali
Primo
2012

Abstract

L’ordinanza del giudice tutelare di Spoleto, resa nell’ambito di un procedimento per l’interruzione volontaria di gravidanza di una minore, ha sottoposto nuovamente una questione di legittimità costituzionale sulla l. n. 194 al Giudice delle Leggi. In particolare, il giudice a quo ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 4, nella parte in cui prevede la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza, in riferimento agli artt. 2, 11, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost. La decisione della Corte costituzionale, nel senso della manifesta inammissibilità della questione, offre l’occasione per svolgere alcune considerazioni sia sui profili critici dell’ordinanza di rimessione, sia sulle stesse motivazioni poste a fondamento della pronuncia della Corte. In particolare, dopo aver inquadrato quest’ultima nell’ambito della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, si può verificare in che modo la questione sollevata, alla luce della natura e del contenuto della disciplina oggetto di censura, avrebbe potuto costituire una importante occasione, per il Giudice delle Leggi, per redigere una motivazione più articolata e dunque offrire indicazioni di merito più incisive, pure nell’ambito della decisione, che si condivide, di manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione. 2. La manifesta inammissibilità della questione 3. Il richiamo alla pronuncia della Corte di Giustizia 4. La natura di legge a contenuto costituzionalmente vincolato 5. La rilevanza in caso di aborto 6. Conclusioni
Legge n. 194 del 1978; interruzione di gravidanza; minorenne; giudice tutelare; Corte costituzionale; Corte di Giustizia; giudice a quo; manifesta inammissibilità
Settore IUS/08 - Diritto Costituzionale
Settore IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
ott-2012
http://www.biodiritto.org/index.php/item/162-call-for-papers-le-corti-e-linizio-della-vita
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