L’individuazione del bene giuridico tutelato dalle disposizioni del codice penale italiano (artt. 473 e 474 c.p.) che puniscono la contraffazione di marchi e brevetti, nonché l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con marchi contraffatti, è da tempo controversa. Il problema è tornato di attualità, negli ultimi anni, a seguito di una riforma che, nel 2009 (legge n. 99), ha interessato quelle disposizioni. Ci si domanda se le norme incriminatrici in questione siano poste a tutela del consumatore e/o del produttore e, in particolare, se oggetto di tutela siano (alternativamente o cumulativamente): a) nella prima prospettiva, la fede pubblica – come suggerisce la collocazione sistematica delle disposizioni, nel codice penale –, cioè la fiducia dei consumatori nei simboli che contraddistinguono i prodotti industriali, e che ne indicano la provenienza, ovvero, b) nella seconda prospettiva, i diritti di esclusiva del titolare del titolo di privativa, cioè gli interessi patrimoniali dei titolari dei marchi e dei brevetti. E’ un problema non solo teorico, ma anche pratico: il bene giuridico tutelato, come da tempo riconosce la Corte costituzionale, è infatti un fondamentale canone ermeneutico, che deve guidare l’interprete – in primis il giudice – nell’applicazione della legge penale. Due sembrano essere i principali risvolti pratici del problema dell’oggettività giuridica delle fattispecie in questione: 1) la rilevanza penale del falso grossolano, cioè della contraffazione immediatamente riconoscibile. E’ una rilevanza che può riconoscersi – e che esclude l’offensività della condotta e, pertanto, la sua rilevanza penale – se si individua il bene giuridico tutelato nella fede pubblica; viceversa, se oggetto di tutela è l’uso esclusivo del marchio o del brevetto, anche una contraffazione grossolana può essere ritenuta offensiva; 2) il riconoscimento, in capo ai titolari di marchi e brevetti, della titolarità dei diritti e delle facoltà che il codice di procedura penale riconosce alla persona offesa del reato (ad es., il diritto alla notifica della richiesta di archiviazione del procedimento, da parte del pubblico ministero, e la facoltà di presentare opposizione); riconoscimento che è pacifico solo se si individua l’oggetto della tutela nei diritti di proprietà industriale.
La disciplina della contraffazione del marchio d’impresa nel codice penale (artt. 473 e 474): tutela del consumatore e/o del produttore? / G.L. Gatta. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2039-1676. - (2012 Oct 01).
La disciplina della contraffazione del marchio d’impresa nel codice penale (artt. 473 e 474): tutela del consumatore e/o del produttore?
G.L. GattaPrimo
2012
Abstract
L’individuazione del bene giuridico tutelato dalle disposizioni del codice penale italiano (artt. 473 e 474 c.p.) che puniscono la contraffazione di marchi e brevetti, nonché l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con marchi contraffatti, è da tempo controversa. Il problema è tornato di attualità, negli ultimi anni, a seguito di una riforma che, nel 2009 (legge n. 99), ha interessato quelle disposizioni. Ci si domanda se le norme incriminatrici in questione siano poste a tutela del consumatore e/o del produttore e, in particolare, se oggetto di tutela siano (alternativamente o cumulativamente): a) nella prima prospettiva, la fede pubblica – come suggerisce la collocazione sistematica delle disposizioni, nel codice penale –, cioè la fiducia dei consumatori nei simboli che contraddistinguono i prodotti industriali, e che ne indicano la provenienza, ovvero, b) nella seconda prospettiva, i diritti di esclusiva del titolare del titolo di privativa, cioè gli interessi patrimoniali dei titolari dei marchi e dei brevetti. E’ un problema non solo teorico, ma anche pratico: il bene giuridico tutelato, come da tempo riconosce la Corte costituzionale, è infatti un fondamentale canone ermeneutico, che deve guidare l’interprete – in primis il giudice – nell’applicazione della legge penale. Due sembrano essere i principali risvolti pratici del problema dell’oggettività giuridica delle fattispecie in questione: 1) la rilevanza penale del falso grossolano, cioè della contraffazione immediatamente riconoscibile. E’ una rilevanza che può riconoscersi – e che esclude l’offensività della condotta e, pertanto, la sua rilevanza penale – se si individua il bene giuridico tutelato nella fede pubblica; viceversa, se oggetto di tutela è l’uso esclusivo del marchio o del brevetto, anche una contraffazione grossolana può essere ritenuta offensiva; 2) il riconoscimento, in capo ai titolari di marchi e brevetti, della titolarità dei diritti e delle facoltà che il codice di procedura penale riconosce alla persona offesa del reato (ad es., il diritto alla notifica della richiesta di archiviazione del procedimento, da parte del pubblico ministero, e la facoltà di presentare opposizione); riconoscimento che è pacifico solo se si individua l’oggetto della tutela nei diritti di proprietà industriale.File | Dimensione | Formato | |
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