Le disposizioni che rendono applicabile la trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate anche ai bilanci relativi a società sottoposte a procedure concorsuali potrebbero assumere rilievo nella prospettiva del recupero al ciclo economico delle imprese sottoposte a fallimento. Se si ammette che tale trasformazione è una facoltà del contribuente, occorre concludere che, in caso di dichiarazione di fallimento, essa può realizzarsi a condizioni in parte diverse e con differenti aspetti pratici in occasione della presentazione della dichiarazione iniziale e, in alternativa, anche della dichiarazione finale. Tutto ciò non esclude, anzi sembra indirettamente confermare, che, se non vi è stata trasformazione in una delle due indicate occasioni, l'impresa tornata "in bonis" possa dedurre le componenti negative correlate alle attività per imposte anticipate prima della dichiarazione del fallimento dall'imponibile del primo esercizio successivo alla ripresa della propria attività.
Trasformazione in crediti d'imposta delle "attività per imposte anticipate" in caso di fallimento dell'impresa / G. Ragucci. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - 2012:18(2012 Apr), pp. 1401-1407.
Trasformazione in crediti d'imposta delle "attività per imposte anticipate" in caso di fallimento dell'impresa
G. RagucciPrimo
2012
Abstract
Le disposizioni che rendono applicabile la trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate anche ai bilanci relativi a società sottoposte a procedure concorsuali potrebbero assumere rilievo nella prospettiva del recupero al ciclo economico delle imprese sottoposte a fallimento. Se si ammette che tale trasformazione è una facoltà del contribuente, occorre concludere che, in caso di dichiarazione di fallimento, essa può realizzarsi a condizioni in parte diverse e con differenti aspetti pratici in occasione della presentazione della dichiarazione iniziale e, in alternativa, anche della dichiarazione finale. Tutto ciò non esclude, anzi sembra indirettamente confermare, che, se non vi è stata trasformazione in una delle due indicate occasioni, l'impresa tornata "in bonis" possa dedurre le componenti negative correlate alle attività per imposte anticipate prima della dichiarazione del fallimento dall'imponibile del primo esercizio successivo alla ripresa della propria attività.Pubblicazioni consigliate
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