La legge penale processuale disciplina alcune forme di accertamento amministrativo, subordinando la rilevanza probatoria di queste fattispecie, con riferimento al procedimento penale, all'osservanza delle garanzie difensive. Ulteriori forme di accertamento amministrativo intersecano il procedimento penale e si collocano prima o dopo il suo inizio. Assai peculiare è l'attività di ricerca e acquisizione della notizia di reato svolta dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero. Le forme di accertamento amministrativo svincolate dalle norme processuali penali non sono idonee a produrre effetti vincolanti nel processo penale, attraverso il meccanismo della pregiudizialità. Inoltre, tali fattispecie di accertamento non sono inquadrabili nel paradigma della prova documentale; se si ritenesse il contrario, risulterebbe violato il diritto di difesa, mentre i profili di tipicità tassativa della disciplina della prova documentale escludono un impiego processuale dell'accertamento amministrativo tramite il congegno della prova atipica. Diverso è il discorso da farsi per la prova reale: le cose materiali e i documenti reperiti attraverso l'accertamento amministrativo sono acquisibili al procedimento penale nella misura in cui non siano violati i divieti probatori allestiti dal codice di procedura penale. Al di fuori del campo probatorio, l'accertamento amministrativo produce effetti conoscitivi sul piano del reperimento della notizia di reato.
L'accertamento amministrativo nel sistema processuale penale / M. Bontempelli. - Milano : Giuffrè, 2009. - ISBN 8814146365.
L'accertamento amministrativo nel sistema processuale penale
M. BontempelliPrimo
2009
Abstract
La legge penale processuale disciplina alcune forme di accertamento amministrativo, subordinando la rilevanza probatoria di queste fattispecie, con riferimento al procedimento penale, all'osservanza delle garanzie difensive. Ulteriori forme di accertamento amministrativo intersecano il procedimento penale e si collocano prima o dopo il suo inizio. Assai peculiare è l'attività di ricerca e acquisizione della notizia di reato svolta dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero. Le forme di accertamento amministrativo svincolate dalle norme processuali penali non sono idonee a produrre effetti vincolanti nel processo penale, attraverso il meccanismo della pregiudizialità. Inoltre, tali fattispecie di accertamento non sono inquadrabili nel paradigma della prova documentale; se si ritenesse il contrario, risulterebbe violato il diritto di difesa, mentre i profili di tipicità tassativa della disciplina della prova documentale escludono un impiego processuale dell'accertamento amministrativo tramite il congegno della prova atipica. Diverso è il discorso da farsi per la prova reale: le cose materiali e i documenti reperiti attraverso l'accertamento amministrativo sono acquisibili al procedimento penale nella misura in cui non siano violati i divieti probatori allestiti dal codice di procedura penale. Al di fuori del campo probatorio, l'accertamento amministrativo produce effetti conoscitivi sul piano del reperimento della notizia di reato.Pubblicazioni consigliate
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