Nota a Corte cost. 10 giugno 2011, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27, co. 3 Cost., il secondo comma dell'art. 62 bis c.p. - introdotto nel 2005 dalla c.d. legge ex Cirielli, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato. Nell'annotare la sentenza l'A. sottolinea come, con essa, cade sotto la scure della Corte costituzionale uno degli automatismi sanzionatori introdotti nel 2005 a danno dei recidivi. Si allenta così, almeno un poco, il cappio sanzionatorio stretto intorno al collo di quei 'tipi d'autore', destinatari di un regime penale differenziato, all'insegna del rigore punitivo.
Attenuanti generiche al recidivo reiterato : cade (in parte) un irragionevole divieto / G.L. Gatta. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - 2011:3(2011), pp. 2375-2383.
Attenuanti generiche al recidivo reiterato : cade (in parte) un irragionevole divieto
G.L. GattaPrimo
2011
Abstract
Nota a Corte cost. 10 giugno 2011, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27, co. 3 Cost., il secondo comma dell'art. 62 bis c.p. - introdotto nel 2005 dalla c.d. legge ex Cirielli, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato. Nell'annotare la sentenza l'A. sottolinea come, con essa, cade sotto la scure della Corte costituzionale uno degli automatismi sanzionatori introdotti nel 2005 a danno dei recidivi. Si allenta così, almeno un poco, il cappio sanzionatorio stretto intorno al collo di quei 'tipi d'autore', destinatari di un regime penale differenziato, all'insegna del rigore punitivo.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.