A sei anni di distanza dalla riforma del 2005 la recidiva è un istituto al centro dell’attenzione giurisprudenziale, come testimoniano le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – ben tre – depositate nel 2011. Muovendosi all’unisono con la giurisprudenza costituzionale, e spesso percorrendo strade aperte dalla Consulta, la Cassazione è intenta a restituire quanto più spazio possibile alla discrezionalità giudiziale, scardinando in vario modo o interpretando in senso restrittivo gli automatismi sanzionatori introdotti dalla legge «ex Cirielli» a danno del «tipo d’autore recidivo». Un’opera che, ad oggi, ha dato importanti frutti: l’adesione alla concezione della recidiva come circostanza aggravante e non già come mero status desumibile dal certificato penale; l’abbandono della concezione parziale (o bifasica) della facoltatività della recidiva; la delimitazione, in senso restrittivo, delle ipotesi di recidiva obbligatoria e delle relative conseguenze.
La recidiva nella recente giurisprudenza di legittimità / G.L. Gatta - In: Treccani. Il libro dell'anno del diritto - 2012 / AA.VV. ; [a cura di] R. Garofoli, T. Treu - per l'area penalistica: G. Leo, F. Viganò. - Roma : Istituto della Enciclpoedia Italiana, 2012. - ISBN 978-88-12-00072-2. - pp. 179-184
La recidiva nella recente giurisprudenza di legittimità
G.L. GattaPrimo
2012
Abstract
A sei anni di distanza dalla riforma del 2005 la recidiva è un istituto al centro dell’attenzione giurisprudenziale, come testimoniano le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – ben tre – depositate nel 2011. Muovendosi all’unisono con la giurisprudenza costituzionale, e spesso percorrendo strade aperte dalla Consulta, la Cassazione è intenta a restituire quanto più spazio possibile alla discrezionalità giudiziale, scardinando in vario modo o interpretando in senso restrittivo gli automatismi sanzionatori introdotti dalla legge «ex Cirielli» a danno del «tipo d’autore recidivo». Un’opera che, ad oggi, ha dato importanti frutti: l’adesione alla concezione della recidiva come circostanza aggravante e non già come mero status desumibile dal certificato penale; l’abbandono della concezione parziale (o bifasica) della facoltatività della recidiva; la delimitazione, in senso restrittivo, delle ipotesi di recidiva obbligatoria e delle relative conseguenze.Pubblicazioni consigliate
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