La Corte d’Appello di Milano, recependo il principio di diritto espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 28 febbraio 2008 n. 19601, esclude l’abolitio criminis per un soggetto condannato per bancarotta fraudolenta in primo grado per il quale non sarebbe stata applicabile la definizione di imprenditore fallibile prevista dal novellato art. 1 della c.d. legge fallimentare. Permangono i dubbi sulla correttezza della soluzione adottata, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze della perdita della qualifica da parte del soggetto attivo di un reato proprio.
L’oscillante definizione di imprenditore fallibile e la configurabilità del delitto di bancarotta / P. Chiaraviglio. - In: IL CORRIERE DEL MERITO. - ISSN 1825-5345. - (2009).
L’oscillante definizione di imprenditore fallibile e la configurabilità del delitto di bancarotta
P. ChiaraviglioPrimo
2009
Abstract
La Corte d’Appello di Milano, recependo il principio di diritto espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 28 febbraio 2008 n. 19601, esclude l’abolitio criminis per un soggetto condannato per bancarotta fraudolenta in primo grado per il quale non sarebbe stata applicabile la definizione di imprenditore fallibile prevista dal novellato art. 1 della c.d. legge fallimentare. Permangono i dubbi sulla correttezza della soluzione adottata, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze della perdita della qualifica da parte del soggetto attivo di un reato proprio.Pubblicazioni consigliate
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