Nel commento, originato da una pronuncia del Tribunale di Napoli resa in materia di ricusazione dell'arbitro, si esaminano i motivi di cui all'art. 815, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. e si esclude che, in essi, possa rientrare il rapporto di colleganza universitaria fra arbitro e difensore di una parte. Al pari, si ritiene che gli interessi di carattere scientifico non possano legittimare una richiesta di ricusazione dell'arbitro.

Se la colleganza universitaria e un interesse comune di carattere scientifico possano integrare motivi di ricusazione dell’arbitro / C. Spaccapelo. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - 2012:1(2012 Jan), pp. 142-148.

Se la colleganza universitaria e un interesse comune di carattere scientifico possano integrare motivi di ricusazione dell’arbitro

C. Spaccapelo
Primo
2012

Abstract

Nel commento, originato da una pronuncia del Tribunale di Napoli resa in materia di ricusazione dell'arbitro, si esaminano i motivi di cui all'art. 815, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. e si esclude che, in essi, possa rientrare il rapporto di colleganza universitaria fra arbitro e difensore di una parte. Al pari, si ritiene che gli interessi di carattere scientifico non possano legittimare una richiesta di ricusazione dell'arbitro.
Ricusazione - arbitro collega del difensore - rapporti di colleganza universitaria e comuni interessi scientifici - motivi di cui all'art. 815, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. - esclusione
Settore IUS/15 - Diritto Processuale Civile
gen-2012
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