Lo scritto indaga, traendo alcune conclusioni sul punto, il tema dell’applicabilità dei principi processuali generali alla giustizia costituzionale. In particolare, l’Autore ha sostenuto la necessità della distinzione tra diritto sostanziale e processo e dunque l’esigenza dell’individuazione, per ciascun tipo di processo, di regole propriamente processuali: infatti nel momento in cui si rinuncia alla distinzione tra diritto sostanziale e processuale, in qualche modo si rinuncia anche ad affermare la pre-costituzione del diritto sostanziale e, quindi, si finisce, in riferimento alla peculiare posizione del giudice costituzionale, col rimettere ad una sfera soltanto politica un pezzo della Costituzione. E ciò a fronte di molti principi di carattere processuale che, per la giustizia costituzionale, non sono sanciti in maniera sufficientemente netta a livello normativo. Peraltro, nel saggio si rileva che esistono principi – tra cui possono annoverarsi quello della domanda e quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – che individuano in senso moderno la funzione del giudicante e che in qualche modo si impongono a qualsivoglia giudizio, al di là delle singole regole processuali. Tali principi trovano dunque applicazione anche al processo costituzionale, sia pure con alcune peculiarità, e contribuiscono a qualificare l’organo di giustizia costituzionale come vero e proprio giudice.

Relazione di sintesi I sessione / V. Angiolini - In: I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale / [a cura di] E. Bindi, M. Perini, A. Pisaneschi. - Torino : Giappichelli, 2008. - ISBN 978-88-3488501-7. - pp. 497-501 (( convegno I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale tenutosi a Siena nel 2007.

Relazione di sintesi I sessione

V. Angiolini
Primo
2008

Abstract

Lo scritto indaga, traendo alcune conclusioni sul punto, il tema dell’applicabilità dei principi processuali generali alla giustizia costituzionale. In particolare, l’Autore ha sostenuto la necessità della distinzione tra diritto sostanziale e processo e dunque l’esigenza dell’individuazione, per ciascun tipo di processo, di regole propriamente processuali: infatti nel momento in cui si rinuncia alla distinzione tra diritto sostanziale e processuale, in qualche modo si rinuncia anche ad affermare la pre-costituzione del diritto sostanziale e, quindi, si finisce, in riferimento alla peculiare posizione del giudice costituzionale, col rimettere ad una sfera soltanto politica un pezzo della Costituzione. E ciò a fronte di molti principi di carattere processuale che, per la giustizia costituzionale, non sono sanciti in maniera sufficientemente netta a livello normativo. Peraltro, nel saggio si rileva che esistono principi – tra cui possono annoverarsi quello della domanda e quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – che individuano in senso moderno la funzione del giudicante e che in qualche modo si impongono a qualsivoglia giudizio, al di là delle singole regole processuali. Tali principi trovano dunque applicazione anche al processo costituzionale, sia pure con alcune peculiarità, e contribuiscono a qualificare l’organo di giustizia costituzionale come vero e proprio giudice.
processo costituzionale ; principi processuali ; principio della domanda ; Corte costituzionale
Settore IUS/08 - Diritto Costituzionale
2008
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