E’ stato elaborato e distribuito (nel corso di un convegno del novembre 2006) un questionario allo scopo di verificare l’entità e le caratteristiche della malpractice riguardante l’attività specialistica medico-legale. Nella relazione verrà, pertanto, esposta brevemente l’analisi dei 101 questionari pervenuti. A) PUNTI DI PARTENZA DELL’INTERVENTO:  La consulenza tecnica medico-legale nella responsabilità medica è forse la più complessa prestazione professionale richiesta agli specialisti in medicina legale ed ai clinici che assumono le funzioni di consulenti  La natura della consulenza medico-legale in ambito di responsabilità medica è di per sè particolare, tenuto conto che attiene alla valutazione di una condotta.  CDM - Art. 62 Attività medico- legale: L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale. In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.  Obiettivi formativi della tipologia della Scuola di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni: …acquisizione dei fondamenti dottrinari e metodologici, nonché gli elementi tecnici per l’approccio e la valutazione etica dei comportamenti e degli eventi sanitari …; l’acquisizione di proprietà nel dominio delle relazioni interprofessionali, delle relazioni tra professionista ed enti, ovvero singoli cittadini, come evidenziato dal codice deontologico, nonché capacità di verifica e valutazione della qualità e della proprietà delle scelte medico-chirurgiche e di valutazione di eventi suscettibili di essere riguardati come fonte od espressione di responsabilità professionale del medico-chirurgo (anche specialista) e dei collaboratori sanitari, anche in relazione agli specifici profili professionali.  Le Società scientifiche, analogamente alle Società scientifiche di altri Paesi, hanno il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati e devono, quindi, svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate  Le attività medico-legali correlate al Clinical Risk Management necessitano di una struttura articolata che possa far fronte alle molteplici incombenze e garantisca nel contempo il confronto, la verifica e la crescita specialistica, infatti il risultato degli interventi e dei servizi sanitari è in larga misura l’esito non soltanto della abilità e capacità tecnica del singolo operatore, quanto piuttosto della buona operatività dei team di operatori dei servizi.  Per l’attività medico-legale in entrambi questi settori (responsabilità professionale/gestione del rischio clinico) vige ancora e soltanto la autoreferenzialità. B) CONSIDERAZIONI  Vanno ristrutturati i percorsi formativi, rivitalizzando l’insegnamento e adottando metodi di valutazione dei medici in formazione non solo bibliometrici, basati cioè sulla pura produttività scientifica, ma che sappiano riconoscere anche il valore dell’esperienza e della ricerca clinica.  Duplice intervento sulla qualità delle prestazioni: sulle unità medico-legali (per quanto attiene al clinical risk management) e sui singoli professionisti (per quanto attiene sia le attività di clinical risk management, sia l’attività consulenziale in tema di responsabilità professionale). C) CONCLUSIONI  Proposte su “cosa” valutare per cercare di garantire la qualità delle prestazioni medico-legali in questi ambiti (responsabilità professionale/gestione del rischio clinico), con suddivisione dell’intervento in tre livelli: Unità medico legale Singolo Professionista 1° LIVELLO Analisi dell’organizzazione della struttura Analisi della formazione e dell’addestramento 2° LIVELLO Analisi dei processi operativi Analisi della metodologia dell’accertamento e della criteriologia di valutazione 3° LIVELLO risultati risultati  Proposte su “chi” deve valutare la qualità delle prestazioni medico-legali in questi ambiti.  Proposte su “come” si deve valutare la qualità delle prestazioni medico-legali in questi ambiti.

Qualità di sistema e responsabilità professionale medica / U.R. Genovese, M. Cucci. ((Intervento presentato al 37. convegno Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Legale tenutosi a Romna nel 2007.

Qualità di sistema e responsabilità professionale medica

U.R. Genovese
Primo
;
2007

Abstract

E’ stato elaborato e distribuito (nel corso di un convegno del novembre 2006) un questionario allo scopo di verificare l’entità e le caratteristiche della malpractice riguardante l’attività specialistica medico-legale. Nella relazione verrà, pertanto, esposta brevemente l’analisi dei 101 questionari pervenuti. A) PUNTI DI PARTENZA DELL’INTERVENTO:  La consulenza tecnica medico-legale nella responsabilità medica è forse la più complessa prestazione professionale richiesta agli specialisti in medicina legale ed ai clinici che assumono le funzioni di consulenti  La natura della consulenza medico-legale in ambito di responsabilità medica è di per sè particolare, tenuto conto che attiene alla valutazione di una condotta.  CDM - Art. 62 Attività medico- legale: L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale. In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.  Obiettivi formativi della tipologia della Scuola di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni: …acquisizione dei fondamenti dottrinari e metodologici, nonché gli elementi tecnici per l’approccio e la valutazione etica dei comportamenti e degli eventi sanitari …; l’acquisizione di proprietà nel dominio delle relazioni interprofessionali, delle relazioni tra professionista ed enti, ovvero singoli cittadini, come evidenziato dal codice deontologico, nonché capacità di verifica e valutazione della qualità e della proprietà delle scelte medico-chirurgiche e di valutazione di eventi suscettibili di essere riguardati come fonte od espressione di responsabilità professionale del medico-chirurgo (anche specialista) e dei collaboratori sanitari, anche in relazione agli specifici profili professionali.  Le Società scientifiche, analogamente alle Società scientifiche di altri Paesi, hanno il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati e devono, quindi, svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate  Le attività medico-legali correlate al Clinical Risk Management necessitano di una struttura articolata che possa far fronte alle molteplici incombenze e garantisca nel contempo il confronto, la verifica e la crescita specialistica, infatti il risultato degli interventi e dei servizi sanitari è in larga misura l’esito non soltanto della abilità e capacità tecnica del singolo operatore, quanto piuttosto della buona operatività dei team di operatori dei servizi.  Per l’attività medico-legale in entrambi questi settori (responsabilità professionale/gestione del rischio clinico) vige ancora e soltanto la autoreferenzialità. B) CONSIDERAZIONI  Vanno ristrutturati i percorsi formativi, rivitalizzando l’insegnamento e adottando metodi di valutazione dei medici in formazione non solo bibliometrici, basati cioè sulla pura produttività scientifica, ma che sappiano riconoscere anche il valore dell’esperienza e della ricerca clinica.  Duplice intervento sulla qualità delle prestazioni: sulle unità medico-legali (per quanto attiene al clinical risk management) e sui singoli professionisti (per quanto attiene sia le attività di clinical risk management, sia l’attività consulenziale in tema di responsabilità professionale). C) CONCLUSIONI  Proposte su “cosa” valutare per cercare di garantire la qualità delle prestazioni medico-legali in questi ambiti (responsabilità professionale/gestione del rischio clinico), con suddivisione dell’intervento in tre livelli: Unità medico legale Singolo Professionista 1° LIVELLO Analisi dell’organizzazione della struttura Analisi della formazione e dell’addestramento 2° LIVELLO Analisi dei processi operativi Analisi della metodologia dell’accertamento e della criteriologia di valutazione 3° LIVELLO risultati risultati  Proposte su “chi” deve valutare la qualità delle prestazioni medico-legali in questi ambiti.  Proposte su “come” si deve valutare la qualità delle prestazioni medico-legali in questi ambiti.
27-giu-2007
Settore MED/43 - Medicina Legale
Società Italiana di Medicina Legale
Qualità di sistema e responsabilità professionale medica / U.R. Genovese, M. Cucci. ((Intervento presentato al 37. convegno Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Legale tenutosi a Romna nel 2007.
Conference Object
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/167404
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact