Per comprendere quale sia il ruolo del medico di famiglia all’interno dell’attuale quadro normativo inerente all’idoneità alla guida si è ritenuto indispensabile eseguire una disamina dello stesso, non solo per individuarne gli eventuali compiti, ma anche per cercare di fornire, attraverso una sintesi dei punti principali, gli elementi utili per una informazione del paziente: base di ogni attività medica. 1. Patente di guida ed idoneità: normativa vigente Un fattore fondamentale che contribuisce ad aumentare la sicurezza stradale e a prevenire, pertanto, le conseguenze disastrose degli incidenti del traffico, consiste nella valutazione della piena idoneità psico-fisica e psicotecnica degli utenti della strada. Coloro i quali si mettono alla guida di veicoli devono essere in possesso di requisiti fisici e psichici minimi, diversi a seconda delle tipologie e/o categorie dei mezzi; requisiti che costituiscono garanzia della propria e dell’altrui incolumità, unitamente alla capacità tecnica alla guida e alla buona conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale. A tal fine la Legge prevede, per tutti coloro che intendono ottenere il certificato di idoneità alla guida, una serie di accertamenti che attestino il possesso di tali requisiti minimi e l’assenza di malattie invalidanti che potrebbero limitare la capacità di guida, nonché l’esistenza di vari organismi accertatori, sia di primo che di secondo grado. 1.1 Accertamento dell’idoneità psico-fisica L’art. 115 del Codice della Strada così afferma: “Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici “. L’art. 119 del suddetto Codice (D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche) così ribadisce: “Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida […], chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”. Il suddetto articolo, al comma 2, stabilisce, inoltre, che il cittadino (con l’eccezione dei soggetti diabetici, per i quali esiste una specifica disciplina: si veda di seguito), per l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il rilascio, la revisione o la conferma della patente di guida, attualmente può rivolgersi ad uno dei seguenti medici accertatori: • Medici dell’Ufficio della ASL, territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale; • Medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario; • Medico appartenente al ruolo del Ministero della Salute; • Medico ispettore delle Ferrovie dello Stato; • Medico militare in servizio permanente effettivo; • Medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato; • Medico del ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; • Medico ispettore del Ministero del Lavoro. Lo stesso comma stabilisce che le visite mediche per il rilascio del certificato di idoneità alla guida devono essere effettuate in gabinetti medici, dotati delle attrezzature necessarie allo scopo. In alcuni casi, il rilascio del certificato di idoneità alla guida è rilasciato dalle Commissioni Mediche Locali (CML), organismi costituiti di norma presso le Unità Sanitarie Locali del capoluogo di ciascuna provincia. Tali Commissioni, così come contemplato dal comma 4, effettuano l’accertamento dei requisiti fisici e psichici nei riguardi di: • Soggetti diabetici con patenti C, D, CE, DE e sottocategorie (si veda anche oltre); • Coloro per cui è fatta richiesta dal Prefetto o dall’Ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri; • Coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri, autotreni ed autoarticolati; • Coloro nei confronti dei quali gli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio facciano sorgere dubbi circa l’idoneità al medico accertatore; • Mutilati e minorati fisici. Avverso il giudizio delle CML (comma 5) è ammesso il ricorso, entro trenta giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le CML sono composte dal responsabile dell’ufficio medico-legale della ASL relativa, che svolge le funzioni di presidente, e da due medici scelti fra quelli autorizzati a certificare l’idoneità di guida. Quando l’accertamento medico riguarda mutilati o minorati fisici, le commissioni sono integrate da un ingegnere del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e da un medico in servizio nei centri territoriali di riabilitazione. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcool-correlate, le Commissioni Mediche sono integrate dalla presenza d un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcool-correlati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia. Sia i medici di cui al comma 2, che le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica, effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale. 1.2 Accertamento nei diabetici Per ottenere il rilascio, il rinnovo e la conferma delle patenti di guida, un soggetto diabetico segue, in sintesi, il seguente iter procedurale. Per il conseguimento, revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie i richiedenti affetti da diabete anche in trattamento insulinico, si recano a visita di idoneità alla guida da uno specialista nell’area diabetologica e delle malattie del ricambio dell’Ufficio dell’Unità Sanitaria Locale cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Per ottenere l’idoneità il richiedente si potrà presentare alla visita medica con un’attestazione rilasciata dal proprio medico di base o dal centro diabetologico pubblico o privato che lo ha in cura. Tale attestazione conterrà notizie sullo stato di compenso metabolico, sulla terapia praticata e sulle eventuali complicanze d’organo presenti, nonché l’indicazione relativa al fatto che il paziente si sottoponga a regolari controlli medici. Lo specialista suindicato, valutata l’idoneità del richiedente, indicherà l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico per la conferma o la revisione della patente di guida. Se lo riterrà opportuno, inoltre, anche in considerazione di riscontro nel richiedente di complicanze del diabete, potrà decidere di inviare lo stesso in Commissione Medica Locale per la valutazione finale di idoneità alla guida. Per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie i richiedenti affetti da diabete anche in trattamento insulinico devono recarsi per la visita medica di idoneità alla guida presso la CML. I richiedenti saranno sottoposti agli accertamenti sanitari relativi alla specifica patologia dai medici della CML di cui farà parte anche una specialista diabetologo. I richiedenti in terapia insulinica dovranno sottoporsi a visite di controllo dell’idoneità alla guida presso la CML ogni anno, salvo singole disposizioni specifiche. 1.3 Malattie invalidanti Le malattie e le affezioni riportate nell’Appendice II al Titolo IV del Codice della Strada, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell’appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida. Si tratta di: a. Affezioni cardiovascolari La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un’affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, o quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla CML che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. b. Diabete Si veda quanto già precedentemente esposto. c. Malattie endocrine In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata, salvo diverse disposizioni della CML. d. Malattie del SNC La patente non deve essere rilasciata a soggetti affetti da: • Encefalite, SM, Miastenia Gravis o malattie associate ad atrofia muscolare progressiva e/o disturbi miotonici; • Malattie del SNP; • Postumi invalidanti di traumatismi del SNC o SNP. A giudizio della CML e con sua espressa certificazione, nei casi sopraccitati, a seguito dell’esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, la patente può essere rilasciata o confermata a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non sia compromessa la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente. Per quanto riguarda l’epilessia, la concessione della patente delle sole categorie A e B è consentita ai soggetti che non presentano crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’assunzione di terapie di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà esser verificata dalla CML sulla base di certificazione, di data non anteriore a tenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenete alle strutture pubbliche. La patente di guida delle categorie C, D ed E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia. e. Malattie psichiche La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe o psichiche in atto o dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul SNC o sul SNP o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni pregiudichino la sicurezza della guida, salvo disposizioni della CML, che potrà valutare in modo diverso, avvalendosi eventualmente della consulenza specialistica presso le strutture pubbliche. f. Sostanze psicoattive La patente di guida no deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare in sicurezza. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la CML, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dl candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. g. Malattie del sangue La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata dalla CML, la quale potrà avvalersi della consulenza di specialisti appartenenti a strutture pubbliche. h. Malattie dell’apparato urogenitale La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente alle categorie A e B, la patente può essere rilasciata o confermata quando la patologia risulta positivamente corretta dal trattamento dialitico o a seguito di trapianto. La certificazione deve essere rilasciata dalla CML. Di seguito si riportano i dati, trasmessi al Ministero della Salute da 30 CML nel corso del 2001, relativi a: numero di visite effettuate con le relative percentuali di soggetti ritenuti idonei e non idonei (Tab. 1), cause di non idoneità (Tab. 2) e percentuali di soggetti idonei/non idonei in funzione del tipo di patologia esaminata (Tab. 3): Tabella 1 TOTALE VISITE IDONEI NON IDONEI 95.231 91.999 (96.49%) 3.231 (3.51%) Tabella 2 PATOLOGIE CAUSA DI INVIO ALLA CML VISUS 20.461 22.20% CARDIOVASCOLARI 16.789 18.20% SOST. PSICOTROPE 12.670 13.77% SNC 8.819 9.58% DIABETE 6.758 7.34% DEFICIT ARTI 6.500 7.06% UDITO 4.595 4.99% MAL. PSICHICHE 4.420 4.80% MAL. APP. UROGENITALE 1.436 1.56% MAL. SANGUE 1.177 1.27% MAL. ENDOCRINE 760 0.82% Tabella 3 % di idonei/non idonei per tipologia di patologia Visus 97.20 2.80 Udito 99.43 0.57 Sost. psicotrope 92.49 7.51 Sangue 99.11 0.89 Mal. SNC 94.99 5.01 Mal. psichiche 92.46 7.54 Diabete 97.87 2.13 Deficit arti 99.17 0.83 App. urogenitale 99.07 0.93 App. endocrino 98.71 1.29 App. cardiovascolare 98.84 1.16 Idonei Non idonei 2. Ruolo del Medico di Medicina Generale nell’attuale normativa Alla luce di quanto sopra riportato appare chiaro come, in base alla normativa vigente, spetti principalmente ad una delle figure elencate dal comma 2 dell’art.119 del C.d.S., e, solo in situazioni previste dal comma 4 del suddetto articolo, alle CML, l’attestazione delle condizioni di salute necessarie alla guida dei veicoli a motore. Al richiedente spetta il compito di autocertificare il proprio stato di salute di fronte al medico esaminatore. Non è più richiesto, quindi, fatte salve specifiche situazioni, il certificato anamnestico compilato dal medico curante e recante l’esclusione di infermità o malattie pregiudizievoli per l’idoneità alla guida, come accadeva negli anni passati. I casi in cui, invece. un simile certificato risulta necessario sono costituiti da: 1. diabete; 2. epilessia. L’intervento del medico di Medicina Generale viene richiesto nel primo caso, per attestare lo stato di compenso metabolico, il tipo di terapia praticata, l’eventuale presenza di complicanze d’organo e l’esistenza di un efficace follow-up del paziente diabetico, nel secondo caso, per attestare l’assenza di crisi comiziali nel paziente epilettico da un periodo di tempo pari ad almeno due anni consecutivi. Ne deriva che, salvo questi casi, il ruolo del medico di famiglia nella procedura di valutazione dell’idoneità psico-fisica alla guida appare estremamente marginale e secondario. La valutazione dell’idoneità viene affidata completamente a figure sanitarie specialistiche “esterne” e ciò garantisce sì un giudizio particolareggiato ed imparziale, ma, d’altro canto: chi se non il medico di famiglia sarebbe in grado di esprimere al meglio un giudizio sui requisiti psico-fisici del proprio paziente? Sarebbe pertanto auspicabile se non ripristinare il già esistente certificato anamnestico, redatto dal curante, all’atto del rilascio o del rinnovo della patente di guida, quanto meno imporre la presentazione, da parte del soggetto della “scheda sanitaria individuale” redatta obbligatoriamente redatta ed aggiornata dal MMG (art. 31 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270), tenendo inoltre conto che obbligo di quest’ultimo risulta sia “lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria”, sia “l'osservazione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute” (art. 31 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270).

Il medico di medicina generale tra etilometro e fonendoscopio : qQuale ruolo del medico di famiglia nell’attuale quadro normativo? / U.R. Genovese, V. Di Mauro. ((Intervento presentato al convegno Il nuovo codice della strada : che cosa c’entra il Medico di Famiglia? Attività medico-legale e di medicina preventiva del Medico di Medicina Generale tenutosi a Milano nel 2004.

Il medico di medicina generale tra etilometro e fonendoscopio : qQuale ruolo del medico di famiglia nell’attuale quadro normativo?

U.R. Genovese
Primo
;
2004

Abstract

Per comprendere quale sia il ruolo del medico di famiglia all’interno dell’attuale quadro normativo inerente all’idoneità alla guida si è ritenuto indispensabile eseguire una disamina dello stesso, non solo per individuarne gli eventuali compiti, ma anche per cercare di fornire, attraverso una sintesi dei punti principali, gli elementi utili per una informazione del paziente: base di ogni attività medica. 1. Patente di guida ed idoneità: normativa vigente Un fattore fondamentale che contribuisce ad aumentare la sicurezza stradale e a prevenire, pertanto, le conseguenze disastrose degli incidenti del traffico, consiste nella valutazione della piena idoneità psico-fisica e psicotecnica degli utenti della strada. Coloro i quali si mettono alla guida di veicoli devono essere in possesso di requisiti fisici e psichici minimi, diversi a seconda delle tipologie e/o categorie dei mezzi; requisiti che costituiscono garanzia della propria e dell’altrui incolumità, unitamente alla capacità tecnica alla guida e alla buona conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale. A tal fine la Legge prevede, per tutti coloro che intendono ottenere il certificato di idoneità alla guida, una serie di accertamenti che attestino il possesso di tali requisiti minimi e l’assenza di malattie invalidanti che potrebbero limitare la capacità di guida, nonché l’esistenza di vari organismi accertatori, sia di primo che di secondo grado. 1.1 Accertamento dell’idoneità psico-fisica L’art. 115 del Codice della Strada così afferma: “Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici “. L’art. 119 del suddetto Codice (D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche) così ribadisce: “Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida […], chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”. Il suddetto articolo, al comma 2, stabilisce, inoltre, che il cittadino (con l’eccezione dei soggetti diabetici, per i quali esiste una specifica disciplina: si veda di seguito), per l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il rilascio, la revisione o la conferma della patente di guida, attualmente può rivolgersi ad uno dei seguenti medici accertatori: • Medici dell’Ufficio della ASL, territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale; • Medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario; • Medico appartenente al ruolo del Ministero della Salute; • Medico ispettore delle Ferrovie dello Stato; • Medico militare in servizio permanente effettivo; • Medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato; • Medico del ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; • Medico ispettore del Ministero del Lavoro. Lo stesso comma stabilisce che le visite mediche per il rilascio del certificato di idoneità alla guida devono essere effettuate in gabinetti medici, dotati delle attrezzature necessarie allo scopo. In alcuni casi, il rilascio del certificato di idoneità alla guida è rilasciato dalle Commissioni Mediche Locali (CML), organismi costituiti di norma presso le Unità Sanitarie Locali del capoluogo di ciascuna provincia. Tali Commissioni, così come contemplato dal comma 4, effettuano l’accertamento dei requisiti fisici e psichici nei riguardi di: • Soggetti diabetici con patenti C, D, CE, DE e sottocategorie (si veda anche oltre); • Coloro per cui è fatta richiesta dal Prefetto o dall’Ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri; • Coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri, autotreni ed autoarticolati; • Coloro nei confronti dei quali gli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio facciano sorgere dubbi circa l’idoneità al medico accertatore; • Mutilati e minorati fisici. Avverso il giudizio delle CML (comma 5) è ammesso il ricorso, entro trenta giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le CML sono composte dal responsabile dell’ufficio medico-legale della ASL relativa, che svolge le funzioni di presidente, e da due medici scelti fra quelli autorizzati a certificare l’idoneità di guida. Quando l’accertamento medico riguarda mutilati o minorati fisici, le commissioni sono integrate da un ingegnere del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e da un medico in servizio nei centri territoriali di riabilitazione. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcool-correlate, le Commissioni Mediche sono integrate dalla presenza d un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcool-correlati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia. Sia i medici di cui al comma 2, che le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica, effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale. 1.2 Accertamento nei diabetici Per ottenere il rilascio, il rinnovo e la conferma delle patenti di guida, un soggetto diabetico segue, in sintesi, il seguente iter procedurale. Per il conseguimento, revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie i richiedenti affetti da diabete anche in trattamento insulinico, si recano a visita di idoneità alla guida da uno specialista nell’area diabetologica e delle malattie del ricambio dell’Ufficio dell’Unità Sanitaria Locale cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Per ottenere l’idoneità il richiedente si potrà presentare alla visita medica con un’attestazione rilasciata dal proprio medico di base o dal centro diabetologico pubblico o privato che lo ha in cura. Tale attestazione conterrà notizie sullo stato di compenso metabolico, sulla terapia praticata e sulle eventuali complicanze d’organo presenti, nonché l’indicazione relativa al fatto che il paziente si sottoponga a regolari controlli medici. Lo specialista suindicato, valutata l’idoneità del richiedente, indicherà l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico per la conferma o la revisione della patente di guida. Se lo riterrà opportuno, inoltre, anche in considerazione di riscontro nel richiedente di complicanze del diabete, potrà decidere di inviare lo stesso in Commissione Medica Locale per la valutazione finale di idoneità alla guida. Per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie i richiedenti affetti da diabete anche in trattamento insulinico devono recarsi per la visita medica di idoneità alla guida presso la CML. I richiedenti saranno sottoposti agli accertamenti sanitari relativi alla specifica patologia dai medici della CML di cui farà parte anche una specialista diabetologo. I richiedenti in terapia insulinica dovranno sottoporsi a visite di controllo dell’idoneità alla guida presso la CML ogni anno, salvo singole disposizioni specifiche. 1.3 Malattie invalidanti Le malattie e le affezioni riportate nell’Appendice II al Titolo IV del Codice della Strada, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell’appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida. Si tratta di: a. Affezioni cardiovascolari La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un’affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, o quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla CML che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. b. Diabete Si veda quanto già precedentemente esposto. c. Malattie endocrine In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata, salvo diverse disposizioni della CML. d. Malattie del SNC La patente non deve essere rilasciata a soggetti affetti da: • Encefalite, SM, Miastenia Gravis o malattie associate ad atrofia muscolare progressiva e/o disturbi miotonici; • Malattie del SNP; • Postumi invalidanti di traumatismi del SNC o SNP. A giudizio della CML e con sua espressa certificazione, nei casi sopraccitati, a seguito dell’esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, la patente può essere rilasciata o confermata a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non sia compromessa la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente. Per quanto riguarda l’epilessia, la concessione della patente delle sole categorie A e B è consentita ai soggetti che non presentano crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’assunzione di terapie di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà esser verificata dalla CML sulla base di certificazione, di data non anteriore a tenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenete alle strutture pubbliche. La patente di guida delle categorie C, D ed E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia. e. Malattie psichiche La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe o psichiche in atto o dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul SNC o sul SNP o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni pregiudichino la sicurezza della guida, salvo disposizioni della CML, che potrà valutare in modo diverso, avvalendosi eventualmente della consulenza specialistica presso le strutture pubbliche. f. Sostanze psicoattive La patente di guida no deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare in sicurezza. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la CML, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dl candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. g. Malattie del sangue La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata dalla CML, la quale potrà avvalersi della consulenza di specialisti appartenenti a strutture pubbliche. h. Malattie dell’apparato urogenitale La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente alle categorie A e B, la patente può essere rilasciata o confermata quando la patologia risulta positivamente corretta dal trattamento dialitico o a seguito di trapianto. La certificazione deve essere rilasciata dalla CML. Di seguito si riportano i dati, trasmessi al Ministero della Salute da 30 CML nel corso del 2001, relativi a: numero di visite effettuate con le relative percentuali di soggetti ritenuti idonei e non idonei (Tab. 1), cause di non idoneità (Tab. 2) e percentuali di soggetti idonei/non idonei in funzione del tipo di patologia esaminata (Tab. 3): Tabella 1 TOTALE VISITE IDONEI NON IDONEI 95.231 91.999 (96.49%) 3.231 (3.51%) Tabella 2 PATOLOGIE CAUSA DI INVIO ALLA CML VISUS 20.461 22.20% CARDIOVASCOLARI 16.789 18.20% SOST. PSICOTROPE 12.670 13.77% SNC 8.819 9.58% DIABETE 6.758 7.34% DEFICIT ARTI 6.500 7.06% UDITO 4.595 4.99% MAL. PSICHICHE 4.420 4.80% MAL. APP. UROGENITALE 1.436 1.56% MAL. SANGUE 1.177 1.27% MAL. ENDOCRINE 760 0.82% Tabella 3 % di idonei/non idonei per tipologia di patologia Visus 97.20 2.80 Udito 99.43 0.57 Sost. psicotrope 92.49 7.51 Sangue 99.11 0.89 Mal. SNC 94.99 5.01 Mal. psichiche 92.46 7.54 Diabete 97.87 2.13 Deficit arti 99.17 0.83 App. urogenitale 99.07 0.93 App. endocrino 98.71 1.29 App. cardiovascolare 98.84 1.16 Idonei Non idonei 2. Ruolo del Medico di Medicina Generale nell’attuale normativa Alla luce di quanto sopra riportato appare chiaro come, in base alla normativa vigente, spetti principalmente ad una delle figure elencate dal comma 2 dell’art.119 del C.d.S., e, solo in situazioni previste dal comma 4 del suddetto articolo, alle CML, l’attestazione delle condizioni di salute necessarie alla guida dei veicoli a motore. Al richiedente spetta il compito di autocertificare il proprio stato di salute di fronte al medico esaminatore. Non è più richiesto, quindi, fatte salve specifiche situazioni, il certificato anamnestico compilato dal medico curante e recante l’esclusione di infermità o malattie pregiudizievoli per l’idoneità alla guida, come accadeva negli anni passati. I casi in cui, invece. un simile certificato risulta necessario sono costituiti da: 1. diabete; 2. epilessia. L’intervento del medico di Medicina Generale viene richiesto nel primo caso, per attestare lo stato di compenso metabolico, il tipo di terapia praticata, l’eventuale presenza di complicanze d’organo e l’esistenza di un efficace follow-up del paziente diabetico, nel secondo caso, per attestare l’assenza di crisi comiziali nel paziente epilettico da un periodo di tempo pari ad almeno due anni consecutivi. Ne deriva che, salvo questi casi, il ruolo del medico di famiglia nella procedura di valutazione dell’idoneità psico-fisica alla guida appare estremamente marginale e secondario. La valutazione dell’idoneità viene affidata completamente a figure sanitarie specialistiche “esterne” e ciò garantisce sì un giudizio particolareggiato ed imparziale, ma, d’altro canto: chi se non il medico di famiglia sarebbe in grado di esprimere al meglio un giudizio sui requisiti psico-fisici del proprio paziente? Sarebbe pertanto auspicabile se non ripristinare il già esistente certificato anamnestico, redatto dal curante, all’atto del rilascio o del rinnovo della patente di guida, quanto meno imporre la presentazione, da parte del soggetto della “scheda sanitaria individuale” redatta obbligatoriamente redatta ed aggiornata dal MMG (art. 31 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270), tenendo inoltre conto che obbligo di quest’ultimo risulta sia “lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria”, sia “l'osservazione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute” (art. 31 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270).
20-nov-2004
Settore MED/43 - Medicina Legale
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri
Il medico di medicina generale tra etilometro e fonendoscopio : qQuale ruolo del medico di famiglia nell’attuale quadro normativo? / U.R. Genovese, V. Di Mauro. ((Intervento presentato al convegno Il nuovo codice della strada : che cosa c’entra il Medico di Famiglia? Attività medico-legale e di medicina preventiva del Medico di Medicina Generale tenutosi a Milano nel 2004.
Conference Object
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/167270
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact