Compito della Medicina Legale, oltre ad agevolare la creazione di una “interfaccia” tra scienza medica e dottrina giuridica e cercare di contribuire all’individuazione delle “possibili” evenienze di responsabilità professionale, è anche favorire sia l’applicazione delle nuove metodiche di gestione del rischio clinico, sia la maturazione della coscienza dei “doveri” del medico nella prospettiva etico-deontologica. La finalità di questo intervento è quella di approfondire la modalità ed il fine dell’informazione di natura sanitaria agli atleti agonisti, così da raggiungere un valido consenso. Tutto ciò considerando che il dissenso è, ne più ne meno l’altra faccia del consenso, perché se questo è espressione di volontà della persona dovrebbe essere evidente che questa volontà può avere il contenuto sia della adesione alla proposta medica, sia del rifiuto. Fonte giuridica di questi principi è l’art. 32 seconda comma della Costituzione: nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ma anche 13 della Cost.: la libertà è inviolabile.

Aspetti medico-legali: l’informazione ed il consenso per l’atleta agonista / U.R. Genovese. ((Intervento presentato al convegno La salute in bicicletta in una vita con le due ruote: dal bambino all'anziano fino al corridore professionista tenutosi a Varese nel 2007.

Aspetti medico-legali: l’informazione ed il consenso per l’atleta agonista

U.R. Genovese
Primo
2007

Abstract

Compito della Medicina Legale, oltre ad agevolare la creazione di una “interfaccia” tra scienza medica e dottrina giuridica e cercare di contribuire all’individuazione delle “possibili” evenienze di responsabilità professionale, è anche favorire sia l’applicazione delle nuove metodiche di gestione del rischio clinico, sia la maturazione della coscienza dei “doveri” del medico nella prospettiva etico-deontologica. La finalità di questo intervento è quella di approfondire la modalità ed il fine dell’informazione di natura sanitaria agli atleti agonisti, così da raggiungere un valido consenso. Tutto ciò considerando che il dissenso è, ne più ne meno l’altra faccia del consenso, perché se questo è espressione di volontà della persona dovrebbe essere evidente che questa volontà può avere il contenuto sia della adesione alla proposta medica, sia del rifiuto. Fonte giuridica di questi principi è l’art. 32 seconda comma della Costituzione: nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ma anche 13 della Cost.: la libertà è inviolabile.
17-nov-2007
Settore MED/43 - Medicina Legale
Aspetti medico-legali: l’informazione ed il consenso per l’atleta agonista / U.R. Genovese. ((Intervento presentato al convegno La salute in bicicletta in una vita con le due ruote: dal bambino all'anziano fino al corridore professionista tenutosi a Varese nel 2007.
Conference Object
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/167218
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact