L’art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2008 stabilisce che l’appaltante risponde in solido con l’appaltatore e ogni eventuale subappaltatore dei danni subiti dai dipendenti di questi ultimi e non indennizzati dagli enti previdenziali, fatta eccezione per i danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. L’Autore affronta alcune importanti questioni sollevate dalla norma al fine di individuare i confini applicativi e il fondamento della responsabilità solidale dell’appaltante che risponde ad un criterio di imputazione oggettiva fondato sul rischio d’impresa.
Sui limiti e contenuti della responsabilità solidale negli appalti per i danni da infortunio e malattia professionale / G. Ludovico. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - 2011:3(2011), pp. 567-598.
Sui limiti e contenuti della responsabilità solidale negli appalti per i danni da infortunio e malattia professionale
G. LudovicoPrimo
2011
Abstract
L’art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2008 stabilisce che l’appaltante risponde in solido con l’appaltatore e ogni eventuale subappaltatore dei danni subiti dai dipendenti di questi ultimi e non indennizzati dagli enti previdenziali, fatta eccezione per i danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. L’Autore affronta alcune importanti questioni sollevate dalla norma al fine di individuare i confini applicativi e il fondamento della responsabilità solidale dell’appaltante che risponde ad un criterio di imputazione oggettiva fondato sul rischio d’impresa.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.