La possibilità di realizzare opere pubbliche mediante project financing viene a volte interpretata dalla P.A. come strumento per stimolare l'iniziativa di soggetti privati senza assumere impegni vincolanti. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la finanza di progetto è retta, in quanto procedura concorsuale, dai principi di tutela dell'affidamento del privato. La decisione in commento, circa l'eventuale revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto proposto, suscita alcuni interrogativi in merito allo jus poenitendi dell'Amministrazione.
Project financing e legittimo a affidamento del proponente : un altro monito dal TAR Toscana (nota a T.A.R. Toscana, sez. I, 25 novembre 2009, n. 2012) / A. Carapellucci. - In: URBANISTICA E APPALTI. - ISSN 1824-1905. - 14:3(2010 Mar), pp. 347-351.
Project financing e legittimo a affidamento del proponente : un altro monito dal TAR Toscana (nota a T.A.R. Toscana, sez. I, 25 novembre 2009, n. 2012)
A. CarapellucciPrimo
2010
Abstract
La possibilità di realizzare opere pubbliche mediante project financing viene a volte interpretata dalla P.A. come strumento per stimolare l'iniziativa di soggetti privati senza assumere impegni vincolanti. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la finanza di progetto è retta, in quanto procedura concorsuale, dai principi di tutela dell'affidamento del privato. La decisione in commento, circa l'eventuale revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto proposto, suscita alcuni interrogativi in merito allo jus poenitendi dell'Amministrazione.Pubblicazioni consigliate
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